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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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richiesta, almeno per il compendio della domanda, la stesura in una lingua ufficiale.

5Su richiesta di un servizio di valutazione, l’organo di notifica può richiedere modelli o progetti dell’imballaggio, dell’etichetta e dei fogli di istruzioni.

Art. 14a Rinuncia a dati

1I dati che non sono necessari dal punto di vista scientifico o non possono essere generati per motivi tecnici non devono essere presentati. La rinuncia ai dati va motivata nella domanda.

2Il DFI disciplina, d’intesa con il DATEC e il DEFR, quando una rinuncia ai dati è giustificata in base all’esposizione presumibile; a tal fine tiene conto degli atti delegati emanati dalla Commissione europea conformemente all’articolo 21 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/201239.

3L’organo di notifica designa i dati non devono essere presentati perché:

a. sono stati pubblicati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche; o

b. sono accessibili all’organo di notifica in virtù di un trattato di diritto internazionale.

Art. 15 Stessi biocidi

1Un biocida che deve essere equiparato a un biocida, che è già oggetto di un’omologazione OE, un riconoscimento o un riconoscimento di un’omologazione dell’Unione, può essere omologato come uno stesso biocida mediante una procedura particolare.

2Il DFI può disciplinare i dettagli della procedura di cui al capoverso 1, d’intesa con il DATEC e il DEFR; a tal fine tiene conto dell’eventuale atto di esecuzione emanato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 17 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 528/201240.

3Se il richiedente e il titolare dell’omologazione dello stesso biocida già omologato non sono la stessa persona, oltre ai documenti di prova di cui al capoverso 1 il richiedente deve presentare una lettera di accesso.

Art. 16 Anticipo delle spese, convalida e trasmissione

1L’organo di notifica fattura al richiedente un anticipo delle spese.

2Dopo il ricevimento dell’anticipo delle spese, l’organo di notifica verifica entro il termine (art. 19 cpv. 1 lett. a-c), se del caso consultando i servizi di valutazione, se la domanda è completa (convalida), senza valutare la qualità o l’idoneità dei dati o delle motivazioni presentati.

3Se la domanda non è completa, l’organo di notifica concede al richiedente, dopo averlo sentito, un termine congruo per completarla. Di norma, il termine non supera

39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

40 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.