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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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90 giorni.
4L’organo di notifica convalida i complementi, se del caso facendo appello ai servizi di valutazione, entro il termine (art. 19 cpv. 1 lett. d).
5Dopo la convalida l’organo di notifica trasmette la domanda, corredata da tutti i documenti, ai servizi di valutazione.
6Se si tratta di un biocida costituito da o contenente microrganismi geneticamente modificati, l’organo di notifica conduce la procedura di omologazione tenendo conto dell’OEDA41.
7Se si tratta di un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni che non sono geneticamente modificati, per la pubblicazione, la visione dei documenti non confidenziali e la procedura si applicano gli articoli 42 e 43 OEDA.
Art. 17 Valutazione
1I servizi di valutazione esaminano i documenti nella propria sfera di competenze come segue:
a. i documenti per le omologazioni OE, le omologazioni OnE, le omologazioni semplificate nonché i riconoscimenti e i riconoscimenti di un’omologazione dell’Unione: secondo i principi dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/201242;
b. gli altri documenti: secondo lo stato della scienza e della tecnica.
2Se, per un principio attivo non ancora approvato né iscritto nell’elenco dell’allegato 1 o 2, il richiedente presenta la valutazione e la raccomandazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, i servizi di valutazione ne tengono conto.
3Per i biocidi contenenti principi attivi candidati alla sostituzione, i servizi di valutazione effettuano una valutazione comparativa secondo l’articolo 11h.
4I servizi di valutazione comunicano all’organo di notifica il risultato delle loro valutazioni.
5Per le domande di omologazione OE, OnE e omologazione semplificata, al termine della convalida l’organo di notifica elabora entro il termine (art. 19 cpv. 1 lett. e-k), facendo appello ai servizi di valutazione, un rapporto di valutazione, che riassume le conclusioni delle valutazioni e i motivi dell’omologazione o della mancata omologazione.
6Se per la valutazione si rivelano necessari altri dati, l’organo di notifica esorta il richiedente a trasmettere tali dati entro il termine stabilito. Se del caso, l’organo di notifica può chiedere al richiedente dei campioni.
7L’organo di notifica trasmette al richiedente un progetto del rapporto di valutazione, dandogli la possibilità di prendere posizione entro 30 giorni.
41 RS 814.911
42 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.