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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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Art. 18

Abrogato

Art. 19 Termini per il trattamento delle domande

1Fatto salvo il ricevimento dell’anticipo, l’organo di notifica, evitando inutili ritardi ma al più tardi entro i seguenti termini, decide circa:

a. convalida di una domanda di omologazione OE o OnE: 30 giorni

b. convalida di una domanda di riconoscimento o di ricono- 30 giorni scimento di un’omologazione dell’Unione:

c. convalida di una domanda di omologazione di uno stesso 30 giorni biocida secondo l’articolo 15:

d. convalida di complementi di una domanda di omologazione 30 giorni OE o OnE:

e. valutazione di un’omologazione OE: 365 giorni

f. valutazione di un’omologazione OnE: 550 giorni

g. valutazione di un riconoscimento o un riconoscimento di 90 giorni un’omologazione dell’Unione:

h. valutazione di un’omologazione semplificata: 90 giorni

i. valutazione di una domanda di omologazione di uno stesso 30 giorni biocida secondo l’articolo 15;

j. valutazione di un’omologazione per il commercio parallelo: 60 giorni

k. valutazione di un’omologazione ON: 60 giorni

l. valutazione della necessità di una valutazione completa se- 90 giorni condo l’articolo 26 capoverso 5 per la proroga di

un’omologazione OE o OnE:

m. valutazione completa della proroga di un’omologazione OE 365 giorni o OnE:

n. valutazione non completa della proroga di un’omologazione 180 giorni OE o OnE:

2Per i biocidi non soggetti a omologazione secondo l’articolo 3 capoverso 3, l’organo di notifica deve formulare un parere entro i seguenti termini, se del caso:

a. biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE o 30 giorni dell’AELS con la procedura semplificata:

b. biocidi appartenenti a una famiglia di biocidi omologata: 30 giorni

c. biocidi emessi a scopi di ricerca e sviluppo: 45 giorni

3Se l’organo di notifica chiede di completare i documenti, i termini sono sospesi fino alla presentazione dei complementi. La sospensione dei termini non supera complessivamente 180 giorni, a meno che il genere di complementi richiesti o circostanze straordinarie non giustifichino una sospensione più lunga.