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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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4Per il resto, si applica l’ordinanza del 17 novembre 199943 concernente termini ordinatori per l’esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell’economia.
Art. 20 Decisione
1L’organo di notifica risolve in merito all’omologazione mediante decisione.
2La decisione contiene:
a. le condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso del biocida;
b. un sommario delle proprietà del biocida;
c. dati sull’ammontare degli emolumenti;
d. se del caso altri dati.
3La decisione relativa a un’omologazione O non contiene il sommario di cui al
N
capoverso 2 lettera b. Essa contiene inoltre:
a. il nome commerciale del biocida;
b. il nome e l’indirizzo del titolare dell’omologazione;
c. la data di rilascio e di scadenza dell’omologazione;
d. il numero dell’omologazione federale;
e. il tipo di prodotto e se del caso una descrizione esatta dell’uso ammesso;
f. le categorie di utenti;
g. il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida;
h. ogni principio attivo e il suo contenuto nel prodotto;
i. se del caso altri dati o dettagli della scheda di dati di sicurezza.
Art. 20a Sommario delle proprietà del biocida
Il sommario delle proprietà del biocida di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera b contiene:
a. i dati cui all’articolo 20 capoverso 3 lettere a-c ed e-f;
b. il numero dell’omologazione federale; nel caso di una famiglia di biocidi unitamente ai suffissi di ogni singolo biocida della famiglia;
c. i nomi e gli indirizzi dei fabbricanti del biocida e dei principi attivi contenuti, compresa la designazione degli stabilimenti di produzione;
d. il tipo di formulazione del biocida nonché la composizione qualitativa e quantitativa di principi attivi o sostanze non attive, la cui conoscenza è necessaria per un uso corretto dei biocidi; nel caso di una famiglia di biocidi le percentuali minima e massima per ciascun principio attivo o sostanza non at-