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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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del 9 maggio 201214 sull’impiego confinato (OIConf) e dell’ordinanza del 10 settembre 200815 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).

Art. 4 Biocidi non omologabili

1I biocidi dei seguenti tipi di prodotti secondo l’allegato 10 sono esclusi dall’omologazione:

a. tipo di prodotto 15 (avicidi);

b. tipo di prodotto 17 (pescicidi);

c. tipo di prodotto 20 (prodotti per il controllo di altri vertebrati).

2I biocidi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati a scopi di ricerca e sviluppo secondo gli articoli 13e e 13f.

3I biocidi possono essere omologati per far fronte a situazioni eccezionali secondo l’articolo 30.

4Per l’uso o l’omologazione di cui ai capoversi 2 e 3 sono fatte salve le restrizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200516 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Art. 5 Portata dell’omologazione e persona richiedente

1L’omologazione si applica:

a. a un biocida singolo:

1. in una determinata composizione,

2. con un determinato nome commerciale,

3. per determinati usi,

4. di un determinato fabbricante;

b. a una famiglia di biocidi.

2L’omologazione è concessa a una determinata persona; è personale e non trasferibile.

3Può chiedere e ottenere un’omologazione soltanto chi ha il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni dei trattati di diritto internazionale.

Art. 6

Abrogato

Art. 7 Tipi di omologazione

Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione:

14 RS 814.912

15 RS 814.911

16 RS 814.81