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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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del 9 maggio 201214 sull’impiego confinato (OIConf) e dell’ordinanza del 10 settembre 200815 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).
Art. 4 Biocidi non omologabili
1I biocidi dei seguenti tipi di prodotti secondo l’allegato 10 sono esclusi dall’omologazione:
a. tipo di prodotto 15 (avicidi);
b. tipo di prodotto 17 (pescicidi);
c. tipo di prodotto 20 (prodotti per il controllo di altri vertebrati).
2I biocidi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati a scopi di ricerca e sviluppo secondo gli articoli 13e e 13f.
3I biocidi possono essere omologati per far fronte a situazioni eccezionali secondo l’articolo 30.
4Per l’uso o l’omologazione di cui ai capoversi 2 e 3 sono fatte salve le restrizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200516 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
Art. 5 Portata dell’omologazione e persona richiedente
1L’omologazione si applica:
a. a un biocida singolo:
1. in una determinata composizione,
2. con un determinato nome commerciale,
3. per determinati usi,
4. di un determinato fabbricante;
b. a una famiglia di biocidi.
2L’omologazione è concessa a una determinata persona; è personale e non trasferibile.
3Può chiedere e ottenere un’omologazione soltanto chi ha il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni dei trattati di diritto internazionale.
Art. 6
Abrogato
Art. 7 Tipi di omologazione
Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione:
14 RS 814.912
15 RS 814.911
16 RS 814.81