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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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a. per i biocidi contenenti almeno un principio attivo iscritto nell’elenco dell’allegato 2 e che per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell’elenco dell’allegato 1: omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida;

b. per i biocidi contenenti un principio attivo non iscritto né nell’elenco dell’allegato 1 né nell’elenco dell’allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati: omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi;

c. per i biocidi contenenti almeno un principio attivo iscritto nell’elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l’iscrizione nell’elenco dell’allegato 1 o 2 e i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi: omologazione ON;

d. per i biocidi che contengono almeno un principio attivo iscritto nell’elenco dei principi attivi notificati di cui non è ancora stata decisa l’iscrizione nell’elenco dell’allegato 1 o 2 e i cui altri principi attivi figurano in uno di questi elenchi, se per i biocidi è stata presentata all’organo di notifica una domanda di omologazione OC entro il 31 luglio 2006 e all’entrata in vigore della modifica del ... essi sono ancora sul mercato: omologazione OC (conferma) sulla base di una procedura sommaria;

e. per i biocidi destinati a far fronte a situazioni eccezionali: omologazione per situazioni eccezionali;

f. per i biocidi ai quali può essere applicata la procedura semplificata secondo l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 528/201217: omologazione semplificata;

g. per i biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo l’articolo 30 del regolamento (UE)n. 528/2012: riconoscimento;

h. per i biocidi per i quali la Commissione europea ha rilasciato un’omologazione dell’Unione: riconoscimento di un’omologazione dell’Unione;

i. per i biocidi identici a biocidi già omologati immessi sul mercato dal titolare dell’omologazione o da terzi alle stesse condizioni: omologazione degli stessi biocidi;

j. per i biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e identici a un biocida omologato in Svizzera: omologazione per il commercio parallelo.

Art. 8 Durata di validità

1Le omologazioni nonché l’immissione sul mercato e l’uso a titolo professionale o commerciale di biocidi non soggetti all’obbligo di omologazione sono limitati nel tempo. Vigono le seguenti durate massime:

a. per l’omologazione OE: 1.10 anni fatti salvi i numeri 2-4,

17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.