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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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2. 7 anni per i biocidi con un principio attivo candidato alla sostituzione, se è stata effettuata una valutazione comparativa secondo l’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/201218,

3. 5 anni per i biocidi con principi attivi omologati secondo l’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012,

4. 4 anni per i biocidi con un principio attivo candidato alla sostituzione, se non è stata effettuata una valutazione comparativa secondo l’articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012;

b. per l’omologazione OnE: 1. 4 anni, o

2. se avviene prima:

– fino a 2 anni dopo l’iscrizione del principio attivo nell’elenco

dell’allegato 1 o 2, o

– finché l’organo di notifica non revochi l’omologazione sulla base della decisione della Commissione europea di non approvare il principio attivo o di non iscriverlo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012;

c. per le omologazioni ON e OC: 1. 6 mesi dopo l’iscrizione dell’ultimo

principio attivo del biocida nell’elenco dell’allegato 1 o 2,

2. 2 anni dopo l’iscrizione dell’ultimo principio attivo del biocida nell’elenco dell’allegato 1 o 2, a condizione che il titolare dell’omologazione adempia le condizioni di cui all’articolo 22 capoverso 2 e, se del caso, capoverso 3, o

3. finché l’organo di notifica non revochi l’omologazione sulla base della decisione della Commissione europea di non approvare il principio attivo o di non iscriverlo nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012;

d. per l’omologazione per situazioni

eccezionali: 180 giorni;

18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.