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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine

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e. per il riconoscimento di

un’omologazione dell’Unione: finché dura l’omologazione dell’Unione;

f. per l’omologazione per il commercio 1. finché dura l’omologazione del prodotparallelo: to di riferimento, oppure

2. se l’omologazione del prodotto di riferimento è revocata su richiesta del titolare dell’omologazione e non sono ancora soddisfatti i requisiti di cui

all’articolo 11: fino al giorno in cui sarebbe scaduta l’omologazione del prodotto di riferimento;

g. per l’immissione sul mercato e l’uso a finché dura l’omologazione nello Stato titolo professionale o commerciale di membro dell’UE o dell’AELS;

un biocida omologato in uno Stato

membro dell’UE o dell’AELS median-

te la procedura semplificata:

h. per l’immissione sul mercato e l’uso a finché dura l’omologazione della famiglia titolo professionale o commerciale di di biocidi;

un prodotto di una famiglia di biocidi:

i. per l’emissione a scopi di ricerca e per la durata notificata della sperimentasviluppo: zione.

2Nei casi di cui al capoverso 1 lettera c numeri 1 e 3, i biocidi possono essere ancora consegnati a consumatori finali durante 12 mesi dopo l’iscrizione dell’ultimo principio attivo nell’elenco dell’allegato 1 o 2 o dopo la decisione della Commissione europea di negare l’approvazione o l’iscrizione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/201219.

3I biocidi immessi sul mercato sulla base di un’omologazione OE, di un’omologazione semplificata, di un riconoscimento, di un riconoscimento di un’omologazione dell’Unione o di un’omologazione per il commercio parallelo al posto di un’omologazione ON o OC possono ancora essere consegnati a consumatori finali e impiegati a titolo professionale o commerciale, provvisti della vecchia etichetta, per i 12 mesi successivi a queste omologazioni.

4Alla proroga delle omologazioni si applica l’articolo 26.

Art. 9 Elenchi dei principi attivi

1In vista dell’omologazione sono applicabili i seguenti elenchi di principi attivi:

a. l’elenco dei principi attivi ai quali può essere applicata la procedura semplificata conformemente all’allegato 1;

19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.