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Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 121 pagine
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b. l’elenco dei principi attivi approvati dalla Commissione europea secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera a del regolamento (UE) n. 528/201220 conformemente all’allegato 2;
c. l’elenco dei principi attivi notificati destinati ai biocidi secondo il regolamento (CE) n. 1451/200721.
2I principi attivi dell’elenco di cui al capoverso 1 lettera b considerati sostanze candidate alla sostituzione conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono contrassegnati come tali nell’allegato 2.
3L’UFSP, d’intesa con l’UFAM, adegua:
a. gli allegati 1 e 2;
b. il rimando di cui al capoverso 1 lettera c all’elenco vigente dei principi attivi notificati.
4L’organo di notifica pubblica l’elenco corrispondente al rimando di cui al capoverso 1 lettera c in modo adeguato22.
Art. 10
Abrogato
Titolo prima dell’art. 11
Sezione 2a: Condizioni per le omologazioni OE e OnE e disposizioni particolari per le famiglie di biocidi
Art. 11 Condizioni generali
1Fatto salvo l’articolo 11h, un biocida è omologato ai sensi dell’omologazione OE o OnE se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. è dimostrato in base ai principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/201223 che il biocida:
1. è sufficientemente efficace,
2. non ha effetti inaccettabili sugli organismi bersaglio, come per esempio una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili, o non provoca sofferenze e dolori evitabili nei vertebrati,
20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.
21 Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007 concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’art. 16, par. 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, GU L 325 del 11.12.2007, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 298/2010, GU L 90 del 10.4.2010, pag. 4.
22 L’elenco aggiornato dei principi attivi notificati può essere consultato sul sito Internet dell’UFSP www.cheminfo.ch nonché ordinato dietro fattura o visionato gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna.
23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.