Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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Stati membri, non da ultimo proprio allo scopo di standardizzare il più possibile la durata della procedura e le relative tariffe (cfr. considerando 17 RB e art. 47-51 RB).
Lett. a: corrisponde all’art. 48 par. 1 lett. a RB.
Lett. b: corrisponde all’art. 48 par. 1 lett. b RB.
Lett. c: corrisponde all’art. 48 par. 1 lett. c RB.
Cpv. 2
Questa disposizione non è nuova, ma corrisponde all’art. 24 cpv. 1 OBioc.
Cpv. 3
Questa disposizione corrisponde all’art. 50 par. 3 RB. Come conseguenza giuridica della categoria denominata «modifica amministrativa», «modifica minore» e «modifica maggiore» risultano diverse procedure, segnatamente una «procedura di notifica semplificata», un «periodo di tempo ridotto per la valutazione» e un «periodo di valutazione proporzionale». L’attuazione dettagliata è decisa negli atti di esecuzione (cfr. art. 51 RB). Si sancisce così la necessità di standardizzare la procedura di modifica.
Cpv. 4
Attribuisce al DFI la competenza di applicare gli atti normativi della Commissione europea.
Art. 25 Revoca dell’omologazione
Cpv. 1
Come secondo l’art. 48 RB deve avvenire una revoca in applicazione degli stessi principi previsti in caso di modifica.
Cpv. 2
I termini (lett. a e b) sono stati adeguati a quelli dell’art. 52 RB. A differenza dell’art. 25 cpv. 3 OBioc, in questo caso i termini per l’immissione sul mercato e per la consegna ai consumatori finali sono definiti a livello di ordinanza. Finora erano disciplinati nelle decisioni, che eventualmente tenevano conto delle circostanze particolari (per es. la stagionalità). In futuro ciò non sarà più possibile.
Cpv. 3
Anche la nuova omologazione per il commercio parallelo introdotta con questa revisione deve poter essere revocata. Le condizioni della revoca per motivi di sicurezza o efficacia è stato ripreso dall’art. 53 par. 8 RB.
Art. 26 Proroga
Come adeguamento alla terminologia del RB (art. 31 e 45), il «rinnovo» è stato sostituito con la «proroga».
Cpv. 2
Lett. a: in relazione al MRA, per le omologazioni OE e OnE deve essere presentata una domanda di proroga già 550 giorni (attualmente 4 mesi) prima della scadenza dell’omologazione. Questo termine è definito negli art. 31 e 45 RB per il rinnovo di un’autorizzazione nazionale o di un’autorizzazione dell’Unione.
Cpv. 3 (nuovo)
Applicazione dell’art. 31 par. 3 RB.
Cpv. 4
Disciplina l’oggetto dell’attuale cpv. 3.
Cpv. 5 (nuovo)
I termini per il trattamento di una domanda di proroga per le omologazioni OE e OnE devono essere equivalenti a quelli previsti dall’art. 31 RB per un’autorizzazione nazionale. Se è necessaria una valutazione completa, il RB prevede un termine complessivo di 455 giorni (90 giorni per la decisione sulla valutazione completa e 365 giorni per la valutazione). Senza una valutazione completa, il termine com-