Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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La valutazione comparativa di biocidi contenenti principi attivi candidati alla sostituzione costituisce un elemento nuovo del RB. Questa valutazione (art. 11h) deve avvenire nello stesso modo in Svizzera e in Europa.

Cpv. 5 (nuovo)

Per le omologazioni OE, OnE rilevanti per il MRA e per le omologazioni semplificate occorre elaborare la relazione di valutazione prevista dall’art. 8 RB. La normativa comunitaria prevedeva già l’elaborazione delle relazioni di valutazione, anche se non espressamente previste nella direttiva 98/8/CE. Per le omologazioni OE, OnE, come nell’UE (art. 30 par. 3 RB), la relazione di valutazione deve essere elaborata entro 365 giorni. Per le omologazioni semplificate il termine è di 90 giorni (art. 26 par. 3 RB).

Cpv. 6 (nuovo)

Disciplina l’oggetto dell’attuale art. 18 (Complemento), che è abrogato. Se per la valutazione si richiedono altri dati, si deve definire un termine appropriato per la loro acquisizione. Se per esempio si chiede di svolgere un altro studio, la durata per l’esecuzione e l’interpretazione va obbligatoriamente rispettata.

Cpv. 7 (nuovo)

Conformemente al RB il richiedente ha la possibilità di prendere posizione in merito al progetto di relazione di valutazione (art. 30 par. 3 lett. b RB).

Art. 18 Complemento (abrogato)

L’oggetto dell’art. è stato spostato nell’art. 17 cpv. 6 revOBioc.

Art. 19 Termini per il trattamento delle domande

Cpv. 1

Ci si è attenuti all’attuale concezione dell’OBioc, che concentra in un unico articolo i termini per il trattamento. Le fattispecie elencate qui di seguito sono indicate con i termini equivalenti nel RB. In questo modo si comprende se si tratta di un termine svizzero senza equivalenza nella normativa comunitaria: lett. a: corrisponde all’art. 29 par. 2 RB

lett. b: corrisponde all’art. 33 par. 2 RB

lett. c: nessuna corrispondenza nel RB (cfr. art. 17 par. 7 RB)

lett. d: corrisponde all’art. 29 par. 3 (secondo comma) RB

lett. e: corrisponde all’art. 30 cpv. 1 RB

lett. f: nessuna corrispondenza nel RB

lett. g: corrisponde all’art. 33 par. 2 (secondo comma) RB

lett. h: corrisponde all’art. 26 par. 3 RB

lett. i: nessuna corrispondenza nel RB (cfr. art. 17 par. 7 RB)

lett. j: corrisponde all’art. 53 par.2 RB

lett. k: nessuna corrispondenza nel RB

lett. l: corrisponde all’art. 31 par. 5 RB

lett. m: corrisponde all’art. 31 par. 6 (primo comma) RB

lett. n: corrisponde all’art. 31 par. 6 (secondo comma) RB

Cpv. 2

Disciplina l’immissione sul mercato di biocidi non soggetti a omologazione, che possono essere immessi sul mercato dopo la preventiva comunicazione all’autorità, purché quest’ultima non abbia formulato un parere entro il termine. Questo vale segnatamente per i biocidi omologati in uno Stato membro dello SEE con la procedura di autorizzazione semplificata (lett. a), per i biocidi appartenenti a una famiglia di biocidi omologata (lett. b) e per i biocidi emessi a scopi di ricerca e sviluppo (lett. c):

Lett. a: corrisponde all’art. 27 par. 1 RB.

Lett. b: corrisponde all’art. 17 par. 6 RB.

Lett. c: corrisponde all’art. 56 par. 2 (secondo comma) RB.

Cpv. 3