Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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plessivo è di 270 giorni (90 giorni per la decisione sulla valutazione completa e 180 giorni per la valutazione).
Cpv. 6
Disciplina l’oggetto dell’attuale cpv. 4.
Cpv. 7
Disciplina l’oggetto dell’attuale cpv. 5.
Cpv. 8
bis
Disciplina l’oggetto dell’attuale cpv. 5 .
Cpv. 9
Disciplina l’oggetto dell’attuale cpv. 6.
Art. 27 Impiego dei dati di altri proprietari
Cpv. 1-3
L’attuale disposizione è stata adeguata all’art. 59 RB. Rispetto ai precedenti requisiti della direttiva 98/8/CE la norma è formulata in maniera più dettagliata. Le nuove disposizioni sono il risultato della prassi attuale e delle esperienze con l’attuale regime di esecuzione.
Cpv. 4
Con questa nuova disposizione il richiedente ha un obbligo di collaborazione, soprattutto di informare l’organo di notifica in merito a eventuali modifiche della proprietà dei dati. In questo modo si attenua il principio inquisitorio delle autorità.
Cpv. 5
Questa disposizione sull’effetto di una lettera di accesso corrisponde a quella contenuta nell’art. 95. par. 1 (penultimo comma) RB.
Cpv. 6
Questa disposizione corrisponde all’attuale art. 27 cpv. 3; è puramente di natura dichiaratoria poiché è evidente che le disposizioni in materia di diritti immateriali (diritto privato) non possono essere oggetto della legislazione in materia di prodotti chimici (diritto pubblico).
Art. 27a Lettera di accesso
Questa disposizione dettagliata corrisponde all’art. 61 RB e rappresenta la prassi d’esecuzione dell’UE, che finora era disciplinata in ampia misura dal documento «Technical Notes for Guidance» (TNsG, cfr. spiegazioni precedenti alla lett. «A», n. 2). Soprattutto il cpv. 2 è espressione delle intense discussioni tra le diverse istanze europee.
Art. 28 Durata della protezione dei dati
Le attuali durate della protezione dei dati sull’esame di principi attivi e biocidi sono interamente abrogate. Le nuove durate della protezione definite per le diverse fattispecie riflettono l’art. 60 RB (alcuni riferimenti [per es. par. 3] sono palesemente errati e pertanto si deve considerare una rapida correzione). Per i termini transitori per l’accesso ai dati sui principi attivi si rinvia all’art. 62d revOBioc.
Art. 29 Domanda cautelativa per evitare esperimenti su vertebrati e obblighi d’informare l’organo di notifica
La regolamentazione riveduta corrisponde all’art. 62 RB; rispetto alle disposizioni vigenti si rivela solamente una modifica modesta.
Art. 29a Indennità per la condivisione dei dati
La regolamentazione riveduta corrisponde all’art. 63 RB. Rispetto alle disposizioni vigenti (che non erano armonizzate con quelle dell’UE) si è concepito un regime completamente nuovo. La nozione giuridica imprecisata del «tentare di raggiungere il consenso» e il principio della giustizia, della trasparenza e