Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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della non discriminazione devono essere di fatto concretizzati, tenendo conto anche della prassi nell’UE (cfr. spiegazioni relative all’art. 50a). Finora peraltro il significato del tema è rimasto circoscritto: ad oggi in Svizzera l’art. 29 vigente non ha generato alcuna prassi.
Art. 29b Uso dei dati per domande successive
Queste disposizioni dettagliate rappresentano l’art. 64 RB.
Art. 30 (par. 2 abrogato)
Abrogato perché l’art. 11 (cpv. 1) non è più valido per l’omologazione OE (ora denominata «omologazione per situazioni eccezionali»), ma solo per le omologazioni OE und OnE.
Capitolo 3: Articoli trattati
Nel capitolo 3 vengono ora disciplinati gli articoli trattati. Il capitolo ricerca e sviluppo è abrogato. L’attuale art. 31 ha assunto una nuova forma ed è stato spostato nel nuovo art. 13e, che si trova nel capitolo 2, che oltre alle omologazioni disciplina anche le nuove comunicazioni e notifiche.
Art. 31
Disciplina gli articoli trattati come nuovo tema. Il nuovo articolo deve costituire un capitolo autonomo. Il RB prevede che in determinati casi gli articoli trattati siano etichettati e possano essere immessi sul mercato solo se tutti i principi attivi per il tipo di prodotto e l’uso corrispondenti sono autorizzati dall’UE o iscritti nell’allegato I RB.
Cpv. 1
Lett. a: applicazione dell’art. 58 par. 1 primo periodo e par. 2 RB. Ripercussioni per l’economia: cfr. pagina 5 (articoli trattati).
Lett. b: a complemento della normativa comunitaria anche gli articoli trattati possono essere immessi in commercio se tutti i principi attivi sono utilizzati in un biocida omologato (solo) in Svizzera per l’uso corrispondente. Poiché in Svizzera non sono omologati o autorizzati principi attivi, ma esclusivamente biocidi, la disposizione deve essere aggiunta all’omologazione di biocidi.
Cpv. 2
La deroga è stata ripresa dall’art. 58 par. 1 (secondo periodo) RB.
Cpv. 3
Lett. a: le prescrizioni sull’etichettatura si riferiscono direttamente alla normativa comunitaria, data la particolare importanza della loro armonizzazione per il traffico merci con l’UE.
Lett. b: riprende l’art. 58 par. 5 RB.
Cpv. 4
Applicazione dell’art. 58 par. 6 RB per quanto concerne la competenza degli Stati membri nella prescrizione della lingua (o delle lingue) dell’etichetta.
Cpv. 5
Per i soggetti di diritto e per l’esecuzione è necessaria la pubblicazione di un elenco. Nell’UE, l’art. 9 par. 2 e l’allegato I RB prevedono un elenco dei principi attivi approvati.
Art. 32 Obbligo di autorizzazione per l’immissione sul mercato a scopo di emissioni sperimentali (abrogato)
L’oggetto di questo articolo è stato spostato nell’art. 13f.