Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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L’attuale normativa di cui all’art. 19 cpv. 2 OBioc è completata con l’art. 22 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). La novità sulla sospensione dei termini è un’applicazione dell’art. 44 par. 2 RB.

Cpv. 4

Questa disposizione deriva dall’attuale art. 19 cpv. 3 OBioc.

Art. 20 Decisione

Cpv. 1 e 2

I contenuti di questo capoverso provengono dall’art. 22 RB. Elemento principale è il sommario delle proprietà dei biocidi, che comprende la maggior parte degli elementi riportati al cpv. 2.

Cpv. 3

Si riportano le peculiarità della decisione relativa a un’omologazione ON. Si tratta di un’omologazione svizzera transitoria senza corrispondenze nel RB. Per questo motivo non è neppure oggetto del MRA. Siccome il sommario non è contenuto in un’omologazione ON, i singoli elementi sono menzionati esplicitamente, diversamente dal cpv. 1.

Art. 20a Sommario delle proprietà del biocida

Il sommario delle proprietà del biocida di cui all’art. 22 par. 1 RB è il contenuto centrale di un’autorizzazione nella nuova normativa comunitaria. Il documento denominato «SPC» (Summary of Product Characterstics) anche nel diritto vigente è prodotto da più tempo dalle autorità competenti degli Stati membri dello SEE, pur non essendo previsto esplicitamente nella direttiva 98/8/CE. Fatta eccezione per l’omologazione transitoria ON (cfr. art. 20 cpv. 2 lett. b), secondo la revOBioc tale documento è ora parte integrante e obbligatoria delle decisioni.

Art. 21 Obbligo di notifica degli effetti inattesi o nocivi

L’attuale obbligo d’informazione è sostituito con un obbligo di notifica, che dal punto di vista del contenuto corrisponde all’obbligo di notifica di cui all’art. 47 par. 1 RB. Nella legislazione svizzera sui prodotti chimici gli obblighi di comunicazione devono essere soddisfatti entro la prima immissione sul mercato, mentre in genere gli obblighi di notifica valgono indipendentemente dall’immissione sul mercato. Variano in modo altrettanto marcato soprattutto le disposizioni penali (capitolo 7 LPChim). Con l’armonizzazione delle fattispecie al RB vengono meno vari degli attuali obblighi d'informazione.. Le informazioni relative all’efficacia insufficiente costituiscono una nuova fattispecie, ripresa dall’art. 47 par. 1 lett. c.

Art. 22 Iscrizione di un principio attivo notificato nell’elenco dell’allegato 1 o 2 [non necessita di adeguamenti]

Cpv. 1 e 2

Per quanto riguarda l’elenco dei principi attivi dell’UE (principi attivi approvati e principi attivi del nuovo allegato I RB) e la nuova numerazione degli allegati 1 e 2 OBioc si rinvia alle spiegazioni relative all’art. 9.

Cpv. 3

Siccome nel RB non era prevista una richiesta di proroga del termine di presentazione, il cpv. 3 è stato stralciato senza sostituzione.

Art. 23 Verifica

Cpv. 2

Lett. b: il nuovo rinvio si riferisce ai requisiti generale per le omologazioni OE e OnE (art. 11) e ai fattori di valutazione (art. 11c).

Art. 24 Modifica

Cpv. 1

Alla modifica (e anche alla revoca e alla verifica) delle autorizzazioni nel RB è attribuito un peso non indifferente rispetto alla direttiva 98/8/CE. In Europa si è cercato soprattutto di unificare i processi tra gli