Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine

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valgono conformemente all’art. 7 revOBioc come tipi di omologazione e per questo motivo non devono essere menzionati in questa sede.

Cpv. 2

Nel RB la formulazione quadro non esiste più. È stata sostituita dalla famiglia di biocidi (cfr. art. 1a, secondo periodo revOBioc). Di conseguenza l’attuale cpv. 2 deve essere abrogato. Il nuovo cpv. 2 contiene la fattispecie dell’attuale cpv. 3.

Lett. c: per il nuovo tipo di omologazione «riconoscimento di un’omologazione dell’Unione» i requisiti fanno riferimento all’allegato 7, che contiene anche i requisiti per il «riconoscimento» (riconoscimento di un’omologazione nazionale di uno Stato SEE).

Lett. e: siccome non possono più essere richieste omologazioni OC (cfr. art. 7 lett. d), l’attuale lett. e è stata eliminata e sostituita con il contenuto dell’attuale lett. f (dichiarazione d’intenti).

bis Lett. f: i requisiti per un’omologazione per il commercio parallelo sono disciplinati nel nuovo allegato 8 conformemente alla normativa comunitaria.

Cpv. 4

Lett. a: come nell’UE, d’ora in poi anche in Svizzera le domande di omologazione e i relativi documenti possono essere accettati solo in formato elettronico. Per far questo è necessario utilizzare un software che sia il più simile possibile a quello dell’UE.

Cpv. 5

Questa disposizione è stata ripresa dall’art. 69 par. 3 lett. a RB.

Art. 14a Rinuncia a dati

Cpv. 1

Con questa disposizione si applica l’art. 21 RB. Si tratta di definire i dati che non devono essere presentati per una domanda di omologazione. In prima istanza si tratta di dati la cui presentazione non ha alcun senso a causa dell’esposizione nel contesto dell’uso. In questo caso il richiedente ha il dovere di rendere plausibile la rinuncia ai dati per le autorità. Si può rinunciare ai dati anche se dal punto di vista scientifico sono irrilevanti oppure, sebbene in casi piuttosto rari, se per motivi tecnici semplicemente i dati non devono essere presentati. Per tutte le altre fattispecie sussiste per il richiedente l’obbligo di fornire queste informazioni, segnatamente per poter provare chiaramente all’autorità gli argomenti della rinuncia o per rendere plausibile l’impossibilità di presentare i dati.

Cpv. 2

Analogamente all’art. 21 par. 3 RB il Dipartimento precisa i criteri per la rinuncia ai dati in base allo stato d’esposizione nel contesto d’uso. Anche in questo caso gli atti delegati della Commissione europea elaborati a questo scopo forniscono un orientamento.

Cpv. 3

Non devono inoltre essere presentati dati se l’autorità ne è già in possesso o se può facilmente avervi accesso. Sono presi in considerazione i dati pubblicati dall’ECHA. È anche probabile che le autorità abbiano accesso alle banche dati sulla base del MRA, nella misura in cui sono accessibili a tutti gli Stati membri dell’UE.

Art. 15 Stessi biocidi

Cpv. 1

Nel diritto vigente gli stessi biocidi erano disciplinati nelle «formulazioni quadro» (cfr. art. 15 cpv. 2 O-Bioc). L’art. 17 par. 7 RB costituisce la base per la nuova disposizione.

Cpv. 2