Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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Lett. b: il concetto di «famiglia di biocidi» e la sua descrizione sono ripresi dall’art. 3 par. 1 lett. s RB. Anche in quel caso la definizione di «formulazione quadro» deriva dalla direttiva sui biocidi vigente. Secondo la nuova formulazione sono ammesse variazioni nella composizione se non incidono negativamente sul livello di rischio e sull’efficacia.
Lett. c: la definizione di «organismo nocivo» è stata adeguata alla lettera a quella del RB (art. 3 par. 1 lett. g).
Lett. e: in considerazione del MRA eventualmente anche le autorità di uno Stato contraente devono poter utilizzare i dati menzionati nella lettera di accesso. Il concetto di registrazione viene cancellato: come nel RB, nella revOBioc la registrazione viene sostituita da un’omologazione secondo una proce-
dura semplificata (art. 7 lett. f). Nella revOBioc la registrazione è stata abrogata in diversi articoli.
Lett. f-j: introduzione delle definizioni del RB, riprese in maniera immutata dall’art. 3 par. 1 RB.
Lett. k: secondo il RB gli articoli trattati con una funzione primaria biocida valgono come biocidi (art. 3 per. 1 lett. a, ultimo periodo). Nel RB la definizione di «articoli trattati» (art. 3 par. 1 lett. l) è formulata in modo tale che gli articoli trattati possono anche essere biocidi. Per evitare confusione, nella revOBioc deve essere affermato chiaramente che solamente gli articoli trattati senza una funzione primaria biocida rientrano nella definizione di «articoli trattati». In alcuni casi è difficile stabilire se un determinato prodotto o una famiglia di prodotti rappresentano un biocida o un articolo trattato. L’art. 3 par. 4 RB prevede la possibilità che la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, deliberi in materia (con atti di esecuzione). Per il momento si prevede di implementare queste decisioni su casi particolari come direttive di esecuzione sotto forma di «soft law» (cfr. spiegazioni relative all’art. 50a revOBioc).
Lett. l e m: l’introduzione delle definizioni RB «omologazione nazionale» e «omologazione dell’Unione» (art. 3 par. 1 lett. m e n RB) avviene con lievi differenze.
Lett. n: la definizione del RB per i nanomateriali (art. 3 par. 1 lett. z) è ripresa integralmente. Ciò vale soprattutto per l’espressione «almeno il 50 per cento delle particelle». Non è prevista la possibilità di utilizzare una soglia tra l’1 e il 50 per cento, prevista invece in determinati casi dalla raccomandazione della Commissione sulla definizione di nanomateriale (2011/696/UE). Secondo l’art. 3 par. 3 RB, su richiesta di uno Stato membro (con gli atti di esecuzione), la Commissione può tuttavia decidere se una sostanza è un nanomateriale, in considerazione della raccomandazione 2011/696/UE. La trasposizione di tali atti sui nanomateriali è oggetto del cpv. 3 dell’art. revOBioc.
Lett. o-p: introduzione delle definizioni RB; riprese in maniera immutata dall’art. 3 par. 1 lett. w e z sottolettera ad RB.
Cpv. 3
Eventuali atti delegati della Commissione europea sulla definizione di nanomateriali devono essere considerati a livello di ordinanza dipartimentale (cfr. capitolo 2). In questo caso la definizione modificata si troverebbe nell’ordinanza dipartimentale e non più nell’OBioc.
Cpv. 4
Per cinque definizioni il RB rinvia al regolamento REACH. Per questo motivo nella revOBioc si deve fare riferimento a 4 definizioni dell’OPChim. I «preparati», che corrispondono alle «miscele» REACH, sono già definiti nella LPChim (art. 4 cpv. 1 lett. c).
Cpv. 5
Considerando l’entità e il carattere molto tecnico delle disposizioni del RB e tenendo conto dell’equivalenza tecnica prevista per il MRA, in diversi casi si è deciso di riferirsi direttamente agli articoli o agli allegati del RB. La terminologia impiegata nel RB non corrisponde sempre a quella della normativa svizzera (cfr. spiegazioni relative all’art. 2): per questo motivo si devono stabilire le equivalenze tra determinate definizioni, espressioni o disposizioni di questi due atti. Queste equivalenze sono riportate nell’allegato 3 in base al seguente principio.