Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/27: Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (ordinanza sui biocidi, OBioc) · 40 pagine
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Con questa disposizione si indica che gli atti di esecuzione e gli atti delegati della Commissione europea servono come riferimento al dipartimento o ai dipartimenti per mettere in atto la competenza normativa di cui ai cpv. 1 e 2 revOBioc. In questo modo si segnala all’UE la volontà di armonizzazione.
Cpv. 4
Conformemente all’art. 39 cpv. 2 LPChim e all’art. 9 cpv. 3 OBioc, l’UFSP ha la competenza di eseguire gli adattamenti tecnici d’importanza secondaria, d’intesa con l’UFAM e la SECO. Ne fa uso nell'art. 9 cpv. 3.
Cpv. 5 e 6
Nella revOBioc non si possono rappresentare le divergenze tra il MRA (di rango superiore, poiché di diritto internazionale) e il diritto svizzero. Una soluzione pratica consiste dunque nel pubblicare queste informazioni sul sito Internet dell’organo di notifica per i prodotti chimici, soprattutto in considerazione delle nuove competenze (extraterritoriali, per esempio per le domande di omologazione dell’Unione). Questo approccio è valido fino alla prossima revisione (totale). In questo modo si possono illustrare i diritti e i doveri dei soggetti di diritto ed eventualmente le altre competenze delle autorità nel contesto internazionale (in merito all’esecuzione cfr. spiegazioni relative all’art. 50a).
Art. 2 Definizioni
Rispetto alla direttiva 98/8/CE nel RB diverse definizioni sono state modificate e altre sono state aggiunte. Purché necessarie per la revOBioc e in armonia con le basi legali (LPChim e LPAmb), esse devono essere riprese il più letteralmente possibile dall’art. 3 RB. Per quanto concerne l’ordine delle definizioni, si è cercato di evitare gli spostamenti. Questo a spese della logica e dell’armonizzazione con l’ordine previsto all’art. 3 RB. Le definizioni della LPChim che non devono essere precisate, in particolare le definizioni di «principi attivi» e di «immissione sul mercato», non sono riprese nella revOBioc. Occorre inoltre notare che la definizione di «impiego» di cui all’art. 3 par. 1 lett. I RB è molto più esaustiva e pertanto non deve essere paragonata a quella della revOBioc. Nell’ordinanza questo concetto è inteso nella sua accezione generale, ossia come sottofattispecie dell’«utilizzazione» dell’art. 4 cpv. 1 lett. j LPChim.
Cpv. 1
Lett. a: la definizione di «biocidi» si fonda su quella del RB per i biocidi (art. 3 par. 1 lett. a RB) e per gli articoli trattati (art. 3 par. 1 lett. I RB). Dal punto di vista materiale le definizioni di biocidi del RB e della revOBioc hanno pari valore. Contrariamente alla direttiva 98/8/CE, gli oggetti con un effetto biocida verso l’esterno sono già inclusi nella definizione di biocida dell’attuale OBioc. Rispetto alla definizione vigente ora si considerano biocidi non solo le sostanze e i preparati che contengono uno o più principi attivi, ma anche le sostanze e i preparati dai quali si ricavano i principi attivi. Questi prodotti con principi attivi derivanti in situ erano già considerati biocidi dalla normativa in vigore. Le nuova formulazione garantisce ora la certezza del diritto.
Invece della definizione europea di «miscela» ci si è attenuti al concetto di «preparato», definito nella legge (LPChim) e utilizzato in diversi atti della legislazione svizzera in materia di prodotti chimici. Nel nuovo allegato 3 (equivalenze) è sancita l’equivalenza tra «preparati» e «miscele».
Cpv. 2
Lett. a: la definizione di «sostanza che desta preoccupazione» si basa sull’art. 3 par. 1 lett. f RB. Sostanzialmente devono essere soddisfatti due criteri affinché una sostanza, che non sia un principio attivo, desti preoccupazione. In primo luogo la sostanza ha proprietà intrinseche che possono provocare effetti negativi, in particolare sui gruppi vulnerabili; in secondo luogo la concentrazione è tale da costituire un rischio per tali effetti. Secondo il diritto vigente la classificazione come «pericoloso» era il criterio determinante. Al numero 1 si parla della «pericolosità» secondo il sistema attuale; al numero 2 si allude alla pericolosità secondo il nuovo sistema (GHS/CLP). Sono ora definite sostanze che destano preoccupazione (n. 3) soprattutto le sostanze denominate PBT o vPvB dal regolamento REACH.