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Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 9 pagine
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Legge federale Avamprogetto sulla navigazione aerea (Legge sulla navigazione aerea, LNA)
Modifica del …
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 1 lett. b, c e cbis, cpv. 2 frase introduttiva e cpv. 3 lett. c
1Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:
b. la sicurezza tecnica nell'aviazione (sicurezza aerea);
c. la fornitura di servizi della sicurezza aerea;
cbis. la prevenzione di atti illeciti contro l'aviazione (sicurezza dell'aviazione);
2Gli accordi concernenti la sicurezza aerea, il servizio della sicurezza aerea e la sicurezza dell'aviazione possono contenere in particolare disposizioni riguardanti:
3Gli accordi concernenti il servizio della sicurezza aerea possono:
c. prevedere la delega di servizi della sicurezza aerea a imprese del settore; per i servizi della sicurezza aerea di importanza nazionale si applica per analogia l'articolo 40b.
Art. 8b
2b. Conversa-1 L'unica lingua per le conversazioni radiotelefoniche con i servizi di controllo del traffico aereo nello spazio aereo zioni radiotele-
foniche svizzero è l'inglese.
2Il Consiglio federale può concedere deroghe per regioni di confine e per i servizi d'informazione di volo, qualora ciò sia necessario ai fini della sicurezza aerea o lo esigano accordi internazionali.
Art. 21 Titolo marginale
VII. Polizia
aerea
1. Competenze e
poteri
Art. 21a
2. Incaricati della 1
sicurezza nel Allo scopo di prevenire atti illeciti che possono compromettere la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico traffico aereo aereo commerciale internazionale, possono essere impiegati incaricati della sicurezza a bordo di detti aeromobili o su
aerodromi svizzeri.
2In caso di ricorso al personale dei Cantoni o dei Comuni, la Confederazione indennizza i relativi costi.
3L'UFAC esercita l'alta vigilanza sull'impiego degli incaricati della sicurezza.
Art. 21b
3. Sistema1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) elabora in un sistema informativo informazioni necessarie per lo svolgimento di informativo per
l'impiego di analisi dei rischi e delle minacce nonché di piani d'intervento in relazione all'impiego di incaricati della sicurezza.
incaricati della
sicurezza nel2 Il sistema informativo contiene dati su eventi rilevanti per la sicurezza e su persone ad essi collegate.
traffico aereo
a. In generale
Art. 21c
b. Categorie di Nel sistema informativo sono trattati i seguenti dati:
dati trattate a. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di origine, indirizzo nonché altri dati personali relati-
vi a individui potenzialmente pericolosi e agli incaricati della sicurezza che possono essere impiegati;
b. registrazioni di immagini e suoni;
c. dati personali e profili della personalità, nella misura in cui sono necessari per la valutazione del pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale, come informazioni relative allo stato di salute, alle condanne o alle procedure penali o amministrative pendenti o all'appartenenza a gruppi criminali o terroristici.
1FF 20XX …