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Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 9 pagine
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Legge federale sulla navigazione aerea
Art. 21d
c. Diritti di1 Hanno accesso al sistema informativo mediante una procedura di richiamo automatico i servizi di fedpol che:
accesso e a. valutano il pericolo per la sicurezza dell'aviazione e svolgono le corrispondenti analisi dei rischi e delle micomunicazione
di dati nacce;
b. decidono in merito all'impiego degli incaricati della sicurezza e lo pianificano.
2I dati contenuti nel sistema informativo possono essere comunicati ai seguenti servizi per i seguenti scopi:
a. alle unità amministrative civili e militari e agli organi di sicurezza di Confederazione, Cantoni e Comuni per l'adempimento dei loro compiti legali, in particolare per la prevenzione di un reato nel traffico aereo commerciale internazionale;
b. alle imprese di trasporto aereo che impiegano aeromobili svizzeri nel traffico aereo commerciale internazionale per l'adempimento dei loro obblighi di diritto pubblico relativi alla sicurezza dell'aviazione, in particolare per l'impiego di incaricati della sicurezza.
Art. 21e
d. Distruzione1
dei dati I dati sono distrutti al più tardi cinque anni dal momento in cui non è più data l'esigenza di protezione.
2Prima della loro distruzione, i dati sono offerti all'Archivio federale ai sensi dell'articolo 6 della legge del 26 giugno 19883 sull'archiviazione.
Art. 21f
4. Obbligo di1 Allo scopo di prevenire i reati o di condurre inchieste su di essi, le imprese di trasporto aereo sono tenute a mettere a notifica delle
imprese di disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale, su loro richiesta, i seguenti dati sui passeggeri (elenchi trasporto aereo di passeggeri):
a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, nazionalità e numero del passaporto;
b. data, ora e numero del volo;
c. luogo di partenza, di transito e di arrivo del trasporto;
d. eventuali compagni di viaggio;
e. informazioni relative al pagamento, in particolare metodo di pagamento e numero di carta di credito;
f. indicazione del servizio presso il quale è stato prenotato il trasporto.
2Gli elenchi di passeggeri sono messi a disposizione al più presto non appena si è concluso il check-in e al più tardi sei mesi dopo l'esecuzione del trasporto.
3L'autorità di perseguimento penale distrugge i dati messi a disposizione 72 ore dopo il loro ricevimento, nella misura in cui non sono direttamente necessari per l'inchiesta.
Art. 25
b. Commissione1 Il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della d'inchiesta legge del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione incaricata di svolgere le inchieste.
2La Commissione è composta da tre-cinque esperti indipendenti. Il Consiglio federale designa il o la Presidente.
3 La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria; essa è aggregata amministrativamente al DATEC.
4Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione. Può raggrupparla con la Commissione di cui all'articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie.
Art. 26
c. Procedura1
La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.
2Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:
a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
b. perquisizioni di case, registrazioni, persone e oggetti;
c. sequestri;
d. analisi mediche quali prove del sangue e dell'urina;
e. autopsie;
f. l'analisi di apparecchi di registrazione;
g. perizie.
3Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.
3RS 152.1