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Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 9 pagine

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Legge federale sulla navigazione aerea

Art. 36e

B. Autorizzazio-1 Per l'esercizio dei campi d'aviazione è necessaria un'autorizzazione d'esercizio dell'UFAC.

ne d'esercizio per

campi d'aviazio-2

ne L'autorizzazione d'esercizio stabilisce i diritti e gli obblighi relativi all'esercizio. L'autorizzazione può prevedere un

obbligo di ammettere utenti.

3L'UFAC rilascia le seguenti categorie di autorizzazioni d'esercizio:

a. autorizzazione d'esercizio per una cerchia di utenti illimitata;

b. autorizzazione d'esercizio per una cerchia di utenti limitata.

4Il Consiglio federale stabilisce i requisiti relativi all'infrastruttura e all'esercizio per le singole categorie.

5Disciplina le condizioni di autorizzazione nonché il rilascio, il trasferimento e il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 36f

C. Regolamento1 L'esercente dell'aerodromo emana un regolamento d'esercizio.

d'esercizio

a. In generale2 Il regolamento d'esercizio stabilisce le condizioni quadro concrete previste dal Piano settoriale dell'infrastruttura

aeronautica, dalla concessione o dall'autorizzazione d'esercizio nonché dall'approvazione dei piani.

3Esso stabilisce in particolare:

a. l'organizzazione dell'aerodromo;

b. le procedure d'avvicinamento e di decollo, nella misura in cui esse non sono stabilite dall'UFAC (art. 40h);

c. le prescrizioni particolari per l'utilizzazione dell'aerodromo.

4L'esercente dell'aerodromo sottopone il regolamento d'esercizio e tutte le modifiche all'UFAC per approvazione.

5In caso di realizzazione o modifica di impianti aeroportuali, l'UFAC approva il regolamento d'esercizio al più presto al momento del rilascio dell'approvazione.

Art. 36g

b. Modifiche rilevanti

Ex art.36d

Art. 38 cpv. 1

1Per quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all'aviazione civile. Il Consiglio federale emana a tal fine prescrizioni dettagliate e disciplina in particolare le competenze.

Art. 40 cpv. 3

3Per le diverse categorie di aerodromi e spazi aerei, il Consiglio federale stabilisce quali tipi di servizi della sicurezza aerea devono essere offerti.

Art. 40a

1Il Consiglio federale disciplina la produzione, la messa a disposizione, l'amministrazione, il trasferimento e la diffu-1a. Dati aeronau-

tici sione di dati aeronautici che servono da base per la fornitura di informazioni aeronautiche e sono necessari per la

gestione del traffico aereo.

2Provvede all'istituzione e alla gestione di una banca dati centrale nazionale contenente tutti i dati e le informazioni aeronautici secondo il capoverso 1. Può delegare questo compito a una persona giuridica di diritto privato. Quest'ultima sottostà alla vigilanza dell'UFAC.

3Gli enti di diritto pubblico e le persone di diritto privato che rilevano dati aeronautici e sono tenuti a immetterli in una banca dati in virtù di prescrizioni nazionali o internazionali si assumono i relativi costi. Questi ultimi comprendono in particolare anche i costi della prima misurazione di nuovi edifici, della misurazione successiva di edifici esistenti nonché i costi della trasmissione di dati aeronautici alla banca dati centrale nazionale.

4La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si accordano reciprocamente un accesso agevolato ai dati aeronautici. Lo scambio dei dati è gratuito.

Art. 40abis

Ex art. 40a

Art. 40b

1Previa approvazione dell'UFAC, la società può delegare servizi della sicurezza aerea a imprese del settore estere o

3. Delega di

servizi della fornire tali servizi su loro incarico, purché non risultino limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea in sicurezza aerea

Svizzera, in particolare in caso di mancata prestazione da parte dell'impresa estera. A tal fine può stipulare un accordo di collaborazione o acquisire partecipazioni.