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Consultazione 2012/30: Modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) · 9 pagine

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Legge federale sulla navigazione aerea

Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 198517 sull'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

Art. 37a cpv. 1

1Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all’esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnato al traffico aereo conformemente all’articolo 86 capoverso 3bisdella Costituzione federale, applicando la seguente chiave di ripartizione:

a. dal 12,5 al 25 per cento per contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal traffico

aereo;

b. dal 12,5 al 25 per cento per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti

contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;

c. dal 50 al 75 per cento per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecni-

ca nel traffico aereo.

Art. 41c Disposizione transitoria della modifica del…

3La chiave di ripartizione stabilita con la modifica del … secondo l'articolo 37a capoverso 1 si applica con effetto retroattivo dal 1° agosto 2011 per tutto il primo periodo durante il quale la chiave di ripartizione deve essere rispettata.

2. Legge federale del 20 dicembre 195718 sulle ferrovie

Art. 15a Commissione d'inchiesta

1Il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge federale del 21 marzo 199719 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione incaricata di svolgere le inchieste.

2La Commissione è composta da tre-cinque esperti indipendenti. Il Consiglio federale designa il o la Presidente.

3La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria; essa è aggregata amministrativamente al DATEC.

4Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione. Può raggrupparla con la Commissione di cui all'articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 194820 sulla navigazione aerea.

Art. 15b Procedura della Commissione d'inchiesta

1La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

2Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;

b. perquisizioni di case, registrazioni, persone e oggetti;

c. sequestri;

d. analisi mediche quali prove del sangue e dell'urina;

e. autopsie;

f. l'analisi di apparecchi di registrazione;

g. perizie.

3Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa.

4Le decisioni emanate dalla segreteria nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione davanti alla Commissione.

5La Commissione gestisce un sistema di garanzia della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

6Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

17 RS 725.116.2

18 RS 742.101

19 RS 172.010

20RS 748.0

21 RS 172.021