Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/34: Revisione totale della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) · 51 pagine
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capoverso 2 lettera f e l’articolo 35 capoverso 1 lettera h LAID. In seguito all’entrata in vigore di queste due leggi, il 1° gennaio 1995, detti marittimi sarebbero stati tassati alla fonte, quindi presso la sede della loro compagnia di armamento svizzera. Gli armatori, che rischiavano di perdere questi marittimi insostituibili, avevano preso in considerazione la possibilità di cambiare bandiera, il che avrebbe seriamente minacciato la flotta svizzera di navi d’alto mare e quindi un importante pilastro dell’AEP. Il Consiglio federale si è pertanto dichiarato disposto ad accogliere queste mozioni, che sono state trasmesse senza discussioni dalle due Camere (Bollettino ufficiale S 1994 III 1063 e Bollettino ufficiale N 1994 IV 2465). Il Consiglio federale intendeva rinviare questa modifica per integrarla in un progetto di legge più ampio. L’Amministrazione federale delle contribuzioni, con lettera del 5 dicembre 1994, ha invitato le autorità fiscali cantonali a rinunciare a tassare alla fonte i marittimi stranieri in vista di una modifica della legge. Da allora i Cantoni vi si sono attenuti. L’avamprogetto di legge consente di rimediare a questa situazione, giuridicamente insoddisfacente, modificando le disposizioni citate con formulazioni equivalenti.
4. Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto
bandiera svizzera (LNM; RS 747.30)
La legge sulla navigazione marittima risale all’inizio degli anni ‘50 del secolo scorso. In assenza di una base costituzionale, si sarebbero potute prendere misure di disciplinamento soltanto in circostanze straordinarie, come la mobilitazione in vista di una guerra. Con la nuova legge sulla navigazione marittima si voleva tuttavia, se necessario, poter mettere mano tempestivamente su navi svizzere per metterle al servizio dell’AEP mediante requisizioni o espropriazioni. Secondo questa legge, l’Ufficio svizzero della navigazione marittima è competente in materia. Oggi, tuttavia, la messa al servizio delle navi svizzere avviene secondo le prescrizioni della legge sull’approvvigionamento del Paese. Di conseguenza, una tale misura rientra nelle competenze dell’AEP (art. 30 cpv.1 lett. a) e non più in quelle dell’Ufficio della navigazione marittima. L’articolo 6 capoverso 1 lettera b LNM, quindi, decade e può essere abrogato. Ciò non ha però alcun impatto su determinate misure come l’espropriazione che, secondo la lettera a, servono a garantire la sicurezza e la neutralità della Confederazione.
5. Legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (RS 748.217.1)
Secondo l’articolo 40 capoverso 1, le navi, gli aerei e i veicoli per il cui finanziamento la Confederazione ha fornito una garanzia e che beneficiano di un diritto di separarsi dalla massa e di un diritto di pegno dovranno essere annotati in registri pubblici, sempreché questi ultimi siano disponibili. La legge federale sul registro aeronautico elenca oggi, nel suo articolo 5, tutti i casi in cui questa annotazione è possibile. Tuttavia, il diritto di separarsi dalla massa e il diritto di pegno della Confederazione non sono menzionati fra i casi di cui alle lettere a-c, ragione per cui occorreva completare questo articolo. Il cambiamento proposto per l’articolo 5 tiene conto di questa esigenza.