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Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 10 pagine
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Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a, abis, b e c
1Sono esentati dall’obbligo della tassa:
a. i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l’Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d’un contrassegno M+;
abis. i veicoli
1. acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile;
2. noleggiati per la protezione civile per interventi secondo gli articoli 27 capoversi 1 e 2 lettera a, 27a capoverso 1 lettera a e 33–36 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
3. noleggiati per la protezione civile per interventi secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile che, prima dell’intervento, la Direzione generale delle dogane ha esentato dalla tassa ai sensi dell’articolo 12c;
b. i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
c. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito di una concessione secondo l’articolo 6 lettere a–d dell’ordinanza del 4 novembre 20093 sul trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o supplementari nonché quelle a vuoto in correlazione con tali corse;
RS ..........
1 RS 641.811
2 RS 520.1
3 RS 745.11
2012–......