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Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 10 pagine
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b. per gli autoarticolati si sommano il peso a vuoto menzionato nella licenza di circolazione del trattore a sella e il peso totale massimo autorizzato menzionato nella licenza di circolazione del semirimorchio dichiarato;
c. se solo il trattore a sella di un autoarticolato è assoggettato alla tassa, è determinante il suo peso a vuoto;
d. se solo il semirimorchio di un autoarticolato è assoggettato alla tassa, è determinante il suo peso totale massimo autorizzato.
3Se per un veicolo vi sono diverse licenze di circolazione o se nella licenza di circolazione sono menzionati diversi pesi a vuoto o totali oppure diversi pesi del convoglio o carichi rimorchiabili, per il calcolo della tassa è determinante il peso più alto.
4Se nella licenza di circolazione non è indicato alcun peso massimo autorizzato del convoglio, è considerata tale la somma del peso totale menzionato nella licenza di circolazione del veicolo e del carico rimorchiabile, sempre che questo sia superiore a 3,5 tonnellate.
5Anche per i veicoli esteri il calcolo del peso determinante si fonda sul diritto svizzero sulla circolazione stradale. Sono fatte salve disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali.
Art. 13a Peso determinante per veicoli assoggettati alla tassa forfettaria
1Per il calcolo della tassa è determinante:
a. per i veicoli di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere b–g: il peso totale menzionato nella licenza di circolazione;
b. per i rimorchi di cui all’articolo 4 capoverso 2: il carico rimorchiabile menzionato nella licenza di circolazione dell’autoveicolo.
2Per i veicoli di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera a, la tassa è riscossa per veicolo, indipendentemente dal peso totale menzionato nella licenza di circolazione.
3Anche per i veicoli esteri il calcolo del peso determinante si fonda sul diritto svizzero sulla circolazione stradale. Sono fatte salve disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali.
Art. 13b Rimorchi con targhe trasferibili
1I rimorchi svizzeri con targhe trasferibili assoggettati alla tassa devono essere muniti, a spese del detentore, di un segnale apposto sul retro con l’indicazione del peso totale massimo autorizzato menzionato nella licenza di circolazione.
2Il segnale deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5.
3Se il segnale di cui al capoverso 1 non viene apposto o non soddisfa i requisiti secondo il capoverso 2, per gli autoarticolati immatricolati separatamente e per gli autotreni la tassa è calcolata sul peso totale massimo autorizzato del convoglio menzionato nella licenza di circolazione del trattore a sella o del veicolo trattore.