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Consultazione 2012/38: Modifica dell'ordinanza sul traffico pesante (OTTP) · 10 pagine
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Art. 4 cpv. 1 lett. a
1Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:
Franchi
a. nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, di
automobili pesanti nonché di rimorchi abitabili e per il trasporto650
di persone, d’un peso totale eccedente 3,5 t
Art. 10 Corse nel TCNA: procedura di restituzione
In relazione ai percorsi iniziali e finali nel TCNA, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina:
a. la procedura di restituzione;
b. gli obblighi dei detentori;
c. il genere di prova che deve essere fornita dai detentori.
Titolo prima dell’art. 11
Sezione 3: Trasporti di legname, latte alla rinfusa e animali da reddito
Art. 11 cpv. 1, 3 e 4
1Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio, segnatamente tronchi, legname industriale, quello per la produzione di energia e cascami di legno, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera f e capoverso 2 lettera b, 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1.
3Il DFF stabilisce per quali trasporti la tassa viene restituita.
4Esso disciplina:
a. la procedura di restituzione;
b. gli obblighi dei detentori;
c. il genere di prova che deve essere fornita dai detentori.
Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali da reddito
1Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1.
2Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1.