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Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 11 pagine

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Art. 118

Abrogato

Art. 126a Rappresentanza obbligatoria

Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.

Art. 136a Rappresentanza obbligatoria

1Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all’estero designi un rappresentante in Svizzera.

2Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l’articolo 99a devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non viene indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l’autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l’indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. È applicabile per analogia l’articolo 133 capoverso 3.

Art. 137 Decisione

1Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro la fine di marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se:

a. contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 88 o 100; o

b. non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 88 o 100.

2Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro la fine di marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.

3Egli è tenuto ad effettuare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Art. 138 cpv. 3

3L’autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta qualora dalla prestazione imponibile pagata non sia stata trattenuta, o sia stata trattenuta soltanto in parte, l’imposta alla fonte e non sia possibile procedere a una riscossione posticipata presso il debitore della prestazione imponibile.