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Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 11 pagine

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avente sede o stabilimento d’impresa in Svizzera sono assoggettate all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 84–85. È fatta salva l’imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d’alto mare.

Art. 92 cpv. 5

5Il DFF stabilisce, d’intesa con i Cantoni, l’ammontare dei proventi lordi a partire dal quale viene riscossa l’imposta alla fonte.

Art. 93 cpv. 1 secondo periodo

1… La stessa cosa vale per i proventi e le indennità versati a un terzo.

Art. 97 e 98

Abrogati

Art. 99 Imposta considerata

1L’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Non sono concesse altre deduzioni successive.

Art. 99a Tassazione ordinaria ulteriore

1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte di cui all’articolo 91 possono richiedere per ogni periodo fiscale una tassazione ordinaria ulteriore entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello fiscale se:

a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;

b. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera.

2Le persone assoggettate all’imposta alla fonte di cui all’articolo 91 che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore se questa è necessaria per far valere le deduzioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera.

3L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

4Il DFF, in collaborazione con i Cantoni, definisce in modo dettagliato le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura.

Art. 100 cpv. 1 lett. b, cpv. 3 e 4

1Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di:

b. fornire annualmente al contribuente un’attestazione relativa alle prestazioni pagate a quest’ultimo, alla ritenuta d’imposta alla fonte e alla tariffa applicata;

3Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione dell’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione ascende all’1 per cento