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Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 11 pagine
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2. Legge federale del 14 dicembre 19906 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 32 Campo d’applicazione
1I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. È fatto salvo l’articolo 11 capoverso 4.
2I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all’imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
3L’imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.
4Sono imponibili:
a. tutti i proventi di un’attività lucrativa dipendente, compresi i proventi accessori, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura;
b. i proventi compensativi; e
c. le prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 7
dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Art. 33 cpv. 1 e 2
1La ritenuta d’imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali.
2Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un’attività lucrativa, la ritenuta d’imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo.
Art. 33a Tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio
1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte di cui all’articolo 32 capoverso 1 sono sottoposte d’ufficio a tassazione ordinaria ulteriore se i loro proventi lordi raggiungono o superano nel corso di un anno fiscale un determinato importo. Il DFF stabilisce periodicamente questo importo in collaborazione con i Cantoni; l’importo deve essere nettamente al di sotto del salario mediano lordo annuo.
2Sono sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore anche i coniugi di persone di cui al capoverso 1 che vivono in comunione domestica.
3La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.
4L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
Art. 33b Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta