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Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 11 pagine
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1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte di cui all’articolo 32 capoverso 1 i cui proventi lordi non raggiungono nel corso di un anno fiscale l’importo stabilito in conformità all’articolo 33a capoverso 1 sono sottoposte a tassazione ordinaria ulteriore su richiesta.
2La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.
3Essa deve essere presentata entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.
4Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l’imposta alla fonte sostituisce le imposte della Confederazione, del Cantone e del Comune riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Non sono concesse altre deduzioni successive.
5È applicabile l’articolo 33a capoversi 3 e 4.
Art. 34 cpv. 2
Abrogato
Titolo prima dell’art. 35
Capitolo 2: Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera
Art. 35 cpv. 1 frase introduttiva, lett. h e j, cpv. 2 e 3
1Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all’imposta alla fonte:
h. i lavoratori per il salario o altre rimunerazioni che ricevono da un datore di lavoro con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile e di un veicolo da trasporto stradale. È fatta salva l’imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d’alto mare;
j. le persone che percepiscono prestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LAVS.
2L’imposta alla fonte sostituisce le imposte della Confederazione, del Cantone e del Comune riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Non sono concesse altre deduzioni successive.
3È fatto salvo l’articolo 11 capoverso 4.
Art. 35a Tassazione ordinaria ulteriore