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Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 11 pagine
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1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte di cui all’articolo 83 capoverso 1 sono sottoposte d’ufficio a tassazione ordinaria ulteriore se i loro proventi lordi raggiungono o superano nel corso di un anno fiscale un determinato importo. Il DFF stabilisce periodicamente questo importo in collaborazione con i Cantoni; l’importo deve essere nettamente al di sotto del salario mediano lordo annuo.
2Sono sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore anche i coniugi di persone di cui al capoverso 1 che vivono in comunione domestica.
3La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.
4L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
Art. 89a Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta
1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte di cui all’articolo 83 capoverso 1 i cui proventi lordi non raggiungono nel corso di un anno fiscale l’importo stabilito in conformità all’articolo 89 capoverso 1 sono sottoposte a tassazione ordinaria ulteriore su richiesta.
2La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.
3Essa deve essere presentata entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.
4Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Non sono concesse altre deduzioni successive.
5È applicabile l’articolo 89 capoversi 3 e 4.
Art. 90 cpv. 2
Abrogato
Titolo prima dell’art. 91
Titolo secondo: Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera
Art. 91 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte
1I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera, conformemente agli articoli 84–85. È fatto salvo l’articolo 37a.
2Anche le persone domiciliate all’estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro