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Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 11 pagine
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1Le persone assoggettate all’imposta alla fonte di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettere a ed h possono richiedere per ogni periodo fiscale una tassazione ordinaria ulteriore entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello fiscale se:
a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali è imponibile in Svizzera;
b. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera.
2Le persone assoggettate all’imposta alla fonte di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettere a ed h che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore se questa è necessaria per far valere le deduzioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera.
3L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
4Il DFF, in collaborazione con i Cantoni, definisce in modo dettagliato le condizioni di cui al capoverso 1 e disciplina la procedura
Art. 37 cpv. 1. lett. b e cpv. 2−4
1Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile del pagamento dell’imposta alla fonte. Egli ha l’obbligo di:
b. fornire annualmente al contribuente un’attestazione relativa alle prestazioni pagate a quest’ultimo, alla ritenuta d’imposta alla fonte e alla tariffa applicata;
2Egli deve parimenti trattenere l’imposta alla fonte quando il contribuente è assoggettato all’imposta in un altro Cantone.
3Il debitore delle prestazioni imponibili riceve una provvigione di riscossione dell’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione ascende all’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.
4Se il debitore è una persona giuridica, sono solidalmente responsabili a titolo sussidiario del pagamento dell’imposta alla fonte i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della direzione o della liquidazione.
Art. 38 cpv. 4
Abrogato
Titolo prima dell’art. 38a
Capitolo 5: Competenza territoriale per le imposte alla fonte
Art. 38a
1Per la ritenuta d’imposta alla fonte secondo gli articoli 32 e 35 è competente il Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscali oppure la sede o l’amministrazione alla scadenza della prestazione. Se la