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Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 11 pagine
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dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.
4Se il debitore della prestazione imponibile è una persona giuridica, sono solidalmente responsabili a titolo sussidiario del pagamento dell’imposta alla fonte i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della direzione o della liquidazione.
Art. 101
Abrogato
Art. 107 Imposta alla fonte
1Per la ritenuta d’imposta alla fonte secondo gli articoli 83, 91 come pure 93−96 è competente il Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscali oppure la sede o l’amministrazione alla scadenza della prestazione. Se la prestazione imponibile è pagata da uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone o da uno stabilimento di un’impresa che non ha sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, è competente il Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa.
2Se alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento il lavoratore di cui all’articolo 83 ha il domicilio o la dimora fiscali in un Canone diverso da quello citato nel capoverso 1, l’autorità di riscossione trasmette gli importi trattenuti alla fonte al Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali.
3Se il lavoratore di cui all’articolo 91 soggiorna durante la settimana in un Cantone diverso da quello citato nel capoverso 1, l’autorità di riscossione trasmette gli importi trattenuti alla fonte al Cantone in cui il lavoratore soggiorna durante la settimana.
4Per la ritenuta d’imposta alla fonte secondo l’articolo 92 è competente il Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
5Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a. per i lavoratori di cui all’articolo 83: il Cantone in cui il contribuente ha il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
b. per i lavoratori di cui all’articolo 91: il Cantone in cui il contribuente esercitava l’attività lucrativa o era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
Art. 112a cpv. 1bis
1bisPer adempiere i loro compiti legali, l’AFC e le autorità di cui all’articolo 111 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti conformemente alle disposizioni
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della LAVS .