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Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 11 pagine
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prestazione imponibile è pagata da uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone o da uno stabilimento di un’impresa che non ha sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, è competente il Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa.
2Se alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento il lavoratore di cui all’articolo 32 ha il domicilio o la dimora fiscali in un Canone diverso da quello citato nel capoverso 1, l’autorità di riscossione trasmette gli importi trattenuti alla fonte al Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscali.
3Se il lavoratore di cui all’articolo 35 soggiorna durante la settimana in un Cantone diverso da quello citato nel capoverso 1, l’autorità di riscossione trasmette gli importi trattenuti alla fonte al Cantone in cui il lavoratore soggiorna durante la settimana.
4Per la ritenuta d’imposta alla fonte secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera b è competente il Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
5Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
a. per i lavoratori di cui all’articolo 32: il Cantone in cui il contribuente ha il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
b. per i lavoratori di cui all’articolo 35: il Cantone in cui il contribuente esercitava l’attività lucrativa o era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
Art. 49 cpv. 2, 2bis, 2tere 5
2Il contribuente può esigere dall’autorità di tassazione, entro la fine di marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento se:
a. contesta la ritenuta d’imposta alla fonte indicata nell’attestazione di cui all’articolo 37; o
b. non ha ricevuto dal datore di lavoro l’attestazione di cui all’articolo 37.
2bis
Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, entro la fine di marzo dell’anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all’estensione dell’assoggettamento.
2ter
Egli è tenuto ad effettuare la ritenuta d’imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.
5L’autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell’imposta alla fonte dovuta qualora dalla prestazione imponibile pagata non sia stata trattenuta, o sia stata trattenuta soltanto in parte, l’imposta alla fonte e non sia possibile procedere a una riscossione posticipata presso il debitore della prestazione imponibile.
Art. 72s Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del...