Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 22 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
co futuro nel contesto dell’ALC. Anche TG, nel motivare il suo rifiuto, fa esplicitamente riferimento al risultato della votazione.
1. Situazione iniziale
Il 13 dicembre 2013, il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione
dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. La consultazione si è conclusa il 27 marzo 2014. Dei 69 interpellati (cfr. elenco dei partecipanti nell’allegato), 51 hanno presentato il loro parere.
2. Pareri pervenuti
2.1 Cantoni
AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, UR, SZ, TG, TI, UR VD, VS, ZG, ZH e la CDCF.
2.2 Partiti
PBD, PPD, PLR, PS, UDC.
2.3 Autorità giudiziarie
Tribunale federale
2.4 Associazioni/organizzazioni
ASIP, CP, GastroSuisse, Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere, USS, USAM, Conferenza fiscale delle Città Svizzere, SUVA, ASA, Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse
2.5 Altri partecipanti non interpellati ufficialmente
artax Fide Consult SA, keaplan, Groupement transfrontalier européen, Prométerre, VTB, ZVDS
3. Il progetto di consultazione
La revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa mira a eliminare la disparità di trattamento tra persone soggette all’imposta alla fonte e persone che sottostanno alla procedura d’imposizione ordinaria nonché a garantire il rispetto degli impegni internazionali. Per sua natura questo obiettivo contrasta con l’onere amministrativo supplementare delle autorità cantonali di tassazione. Per contenere il più possibile questo onere dovuto all’esecuzione e garantire nel contempo la riscossione dell’imposta sul reddito attraverso l’imposta alla fonte, il nuovo disciplinamento prevede modifiche mirate:
• i contribuenti residenti assoggettati all’imposta alla fonte il cui reddito lordo supera un
determinato importo saranno sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore. Questo importo dovrà essere fissato a un livello nettamente inferiore rispetto a quello previsto nel diritto vigente. Attualmente il limite per l’imposta federale diretta come anche per le imposte cantonali e comunali è fissato a 120 000 franchi annui (eccezione Ginevra);
• tutti gli altri contribuenti residenti assoggettati all’imposta alla fonte possono richiedere
una tassazione ordinaria ulteriore. In questo modo si tiene conto delle riserve espresse dalla delegazione dell’UE in seno al Comitato misto, nel senso che per tutti i residenti è possibile tassazione ordinaria ulteriore. In questo modo sotto il profilo del diritto materiale sono equiparati ai contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria;