Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 22 pagine
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- Per TG occorrerebbe esaminare la possibilità di una correzione della tariffa per i non residenti in base alla procedura vigente.
- Fiduciari Suisse propone che oltre a quanto prevede lo status quo vigente, in base al quale in caso di superamento del limite di reddito attuale occorre chiedere imperativamente una tassazione ordinaria ulteriore, i residenti assoggettati all’imposta alla fonte al di sotto del valore soglia possano chiedere una correzione di tariffa.
- TI fa valere che, con la nuova regolamentazione, i quasi residenti sarebbero molto avvantaggiati rispetto alle persone secondo la procedura ordinaria, in quanto avrebbero la possibilità di chiedere ogni anno una tassazione ordinaria ulteriore. Inoltre, non vi sarebbe alcun obbligo di politica statale di concedere la qualifica di quasi residenza agli assoggettati all’imposta alla fonte che non abbiano la cittadinanza UE o AELS.
- L’UDC chiede che, nel prosieguo della revisione, l’attuale valore soglia di 120 000 franchi per salario lordo per la tassazione ordinaria ulteriore venga mantenuto. Questo limite ha dato buona prova di sé nella prassi e non dovrebbe perciò essere ridotto.
4.3 Determinazione della competenza territoriale
Posizioni divergenti rispetto alla soluzione proposta
- Secondo TG, per ragioni economico-amministrative (organizzazione decentralizzata delle imposte alla fonte su 80 Comuni) sarebbe più opportuno se per i residenti assoggettati all’imposta alla fonte il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale è determinante soltanto nel caso di una tassazione ordinaria ulteriore. In tutti gli altri casi, nel caso di un cambiamento di domicilio intercantonale si applicata l’attuale tassazione pro-rata.
- VTB e artax Fide Consult SA propongono che il conteggio con il Cantone di domicilio valga quale standard per tutti gli imprenditori. Questi tratterebbero le imposte alla fonte di residenti per tutto l’anno e le trasmetterebbero al Cantone competente soltanto alla fine dell’anno. Quale alternativa, si potrebbe esaminare il conteggio delle imposte alla fonte con un servizio centrale a livello federale. Questo servizio, dopo aver stabilito qual è il Cantone di domicilio alla fine dell’anno, trasmetterebbe l’ammontare dell’imposta alla fonte al Cantone competente.
- Per GR un prelievo efficiente delle imposte alla fonte si fonda sul conteggio diretto del debitore della prestazione imponibile con il Cantone di domicilio della persona residente assoggettata all’imposta alla fonte e con l’applicazione della tariffa di questo Cantone. Anche SG, ai sensi di una semplificazione amministrativa, auspicherebbe che il debitore della prestazione imponibile venisse obbligato a trattare direttamente con il Cantone di domicilio.
- Per la Conferenza fiscale delle Città Svizzere, la nuova fissazione della competenza territoriale con le soluzioni differenziate in base alla categoria di persone è comprensibile in una certa misura. Per la Conferenza, la procedura d’imposizione alla fonte è tuttavia più complessa e più vulnerabile nella sua attuazione pratica. È perciò indispensabile un esame approfondito di tutte le possibili semplificazioni procedurali nei rapporti intercantonali.
4.4 Precisazioni di diritto procedurale
Opinioni divergenti dalla soluzione proposta:
- Per quanto riguarda i termini di prescrizione SO ritiene che occorra una maggiore precisazione: chi, entro il termine prescritto, ha chiesto una decisione in merito all’esistenza e