Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 22 pagine
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o ZH propone di sancire a livello di legge il valore soglia. Proposta condivisa anche da VTS e artax Fide Consult SA.
- BE propugna un importo più elevato (senza menzionare un importo concreto) al fine di limitare al massimo il numero di casi di tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria. SO è favorevole a una riduzione del valore soglia attuale, tuttavia in presenza di un reddito da attività lucrativa lordo di almeno 80 000 franchi.
- Tra i partiti, il PPD, a causa dell’onere supplementare per l’autorità di tassazione, si dichiara a favore di un valore soglia maggiore di quello proposto nel progetto di consultazione. Il PLR deciderà in merito a una riduzione del valore soglia attuale soltanto quando sarà noto l’onere amministrativo supplementare che essa comporta.
- Tassazione ordinaria complementare: AG, BS, LU, SG, ZH nonché la Conferenza fiscale della Città Svizzere propongono una base legale supplementare, affinché i contribuenti assoggettati finora all’imposta alla fonte siano assoggettati alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria. In conformità al diritto vigente, si procedere a una simile tassazione se il residente assoggettato all’imposta alla fonte dispone di un reddito e/o di una sostanza non assoggettati alla ritenuta dell’imposta alla fonte e se le condizioni per una tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria non sono adempiuti.
- Richiesta annua per residenti: ZG chiede nuovamente di esaminare se i residenti che hanno richiesto una tassazione ordinaria ulteriore sono obbligati ad essere assoggettati a detta tassazione sino alla fine del loro assoggettamento all’imposta alla fonte oppure possono fare una richiesta in tal senso anche ogni anno. In tal modo si avrebbe una riduzione dei casi supplementari di tassazione ordinaria ulteriore e di conseguenza un onere amministrativo minore.
- Tariffario C e considerazione d’ufficio a posteriori e corretta del reddito determinante per l’aliquota del coniuge che esercita un’attività lucrativa all’estero: per GE e per il Groupement transfrontalier européen è indispensabile che per coniugi con doppio reddito non residenti, con un coniuge che esercita un’attività lucrativa all’estero, si proceda a una considerazione a posteriori per determinare l’aliquota d’imposta nella tariffa dell’imposta alla fonte che corrisponda al guadagno effettivo del coniuge che esercita un’attività lucrativa
all’estero. Ciò viene applicato a GE dal 1° gennaio 2014 tramite un meccanismo di rettifica a posteriori. In tal modo si tiene meglio conto della capacità economica che non con la determinazione forfettaria di un reddito per la determinazione dell’aliquota sulla base di un valore mediano dei salari conseguiti da uomini e donne in Svizzera.
- Diverse proposte volte al mantenimento delle correzioni della tariffa:
o GE ritiene prioritaria, nel caso dei non residenti, soprattutto nel contesto di una procedura di ricorso incombente, la concessione di deduzioni specifiche non incluse nella tariffa dell’imposta alla fonte. Vengono esplicitamente citati i riscatti nel secondo pilastro e nel pilastro 3a. Il Groupement transfrontalier européen chiede inoltre anche la deducibilità degli obblighi alimentari, dei contributi di mantenimento e dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
o GR reputa che valga la pena di esaminare la possibilità di mantenere le correzioni della tariffa al fine di ridurre sensibilmente il numero di richieste di tassazioni ordinarie ulteriori di parte di residenti;
o FR e JU ritengono opportuna la concessione ai non residenti che non adempiono le condizioni della quasi residenza correzioni della tariffa per deduzioni non contenute nella tariffa dell’imposta alla fonte;