Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 22 pagine

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• le persone che senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera realizzano gran parte dei

loro proventi in Svizzera soddisfano le condizioni della cosiddetta quasi residenza e possono fare annualmente richiesta di una tassazione ordinaria ulteriore. Pertanto viene attuata nel diritto federale la decisione del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 (DTF 136 II 241), viene uniformata a livello nazionale l’espressione quasi residenza e si tiene conto delle esigenze del diritto internazionale sovraordinato;

• per tutti gli altri contribuenti non residenti l’imposta alla fonte ha effetto liberatorio.

L’imposta alla fonte sostituisce l’imposta sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. È oggettivamente possibile limitare le deduzioni a quelle previste nella tariffa dell’imposta alla fonte, poiché in linea di massima i lavoratori non residenti non si trovano nella stessa situazione dei lavoratori residenti e quindi possono essere trattati fiscalmente in maniera diversa;

• correzioni di tariffa non sono più previste nel futuro regime di imposizione alla fonte, in

quanto la garanzia della tassazione ordinaria ulteriore per residenti e quasi-residenti le rende superflue. Di conseguenza, in un settore della procedura di imposizione alla fonte, viene meno l’onere supplementare generato attualmente da una prassi cantonale molto eterogenea.

La revisione include inoltre altri elementi di riforma:

• per i residenti, sarà determinante ai fini della competenza territoriale il domicilio al 31

dicembre quale data di riferimento, per i quasi residenti il luogo di lavoro al 31 dicembre e per i non residenti il luogo di lavoro alla fine del mese;

• nell’ambito di precisazioni di diritto procedurale, la persona assoggettata all’imposta

alla fonte deve chiedere all’autorità di tassazione competente una decisione, nel caso in cui non abbia ricevuto dal suo datore di lavoro nessun attestato relativo alle sue prestazioni, alla ritenuta d’imposta alla fonte e alla tariffa applicata, oppure se, pur essendone in possesso, la contesta. Attualmente la legge esige soltanto un’attestazione relativa alle prestazioni fornite e alla ritenuta d’imposta;

• inoltre la provvigione di riscossione in tutta la Svizzera dovrà essere uniformata

all’1 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte e portare così, nel quadro dell’imposta federale diretta, a una parità di trattamento di tutti i debitori della prestazione imponibile. Inoltre, per le prestazioni in capitale, deve essere introdotto un tetto di 50 franchi al massimo per ogni prestazione in capitale;

• infine, i contributi AVS rimborsati devono essere assoggettati all’imposta alla fonte,

eliminando in tal modo una lacuna d’imposizione.

4. Risultati della consultazione

4.1 Approvazione di fondo degli adeguamenti del regime dell’imposizione alla fonte:

22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, 4 partiti (PBD, PPD, PLR, PS), il Tribunale federale e 7 associazioni/organizzazioni (ASIP, USS, Conferenza fiscale delle Città Svizzere, SUVA, Associazione Svizzera d’Assicurazioni, VTB, ZVDS) approvano in linea di massima la proposta del Consiglio federale.

Nei pareri sostanzialmente concordanti della Camera fiduciaria e dell’Unione svizzera degli imprenditori si accoglie in linea di massima la revisione in quanto la legislazione attuale non è compatibile con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). In una serie di questioni di dettaglio fanno però riferimento a possibili difficoltà di applicazione e all’onere supplementare per gli imprenditori.