Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/41: Legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa · 22 pagine

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L’Unione delle città svizzere constata che il progetto viene valutato dai suoi membri in maniera differenziata in base alle singole situazioni specifiche. Le città di Cantoni tipicamente non assoggettati all’imposizione alla fonte, sono piuttosto contrarie al progetto, mentre, ad esempio, la città di Ginevra lo sostiene. Per un parere dettagliato si fa riferimento alla Conferenza fiscale delle Città Svizzere.

Motivazione

- La soluzione proposta tiene essenzialmente conto della giurisprudenza europea e della giurisprudenza del Tribunale federale.

- La questione della parità di trattamento tra persone che sottostanno alla procedura

d’imposizione ordinaria e persone soggette all’imposta alla fonte viene sostanzialmente risolta, senza peraltro ancora raggiungere il pieno livellamento. È il prezzo per la presa in considerazione dell’onere comportato dalla tassazione, che non va sottovalutato.

- Il fatto che la tassazione ordinaria ulteriore non debba essere applicata d’ufficio per tutti i contribuenti residenti, ma soltanto per quelli il cui reddito lordo da attività lucrativa superi il valore soglia, è una soluzione ingegnosa nell’interesse di una riscossione economica.

- Per quanto riguarda la garanzia del recupero di crediti fiscali è corretto che la procedura di imposizione alla fonte non venga soppressa nel suo insieme ma adeguata alle nuove circostanze giuridiche.

Riserve in merito agli adeguamenti del regime dell’imposizione alla fonte

- Per quanto riguarda i residenti assoggettati all’imposta alla fonte assoggettati imperativamente alla tassazione ordinaria ulteriore, la maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, UR, VD, VS, ZG, ZH) la CDCF, la Conferenza fiscale della Città Svizzere e la ZVDS propongono lo status quo:

o sotto il profilo dell’economia procedurale occorre perseguire il valore soglia più elevato possibile per il reddito lordo determinante. Quanto più basso è il valore tanto maggiore è il numero dei contribuenti tassati alla fonte assoggettati alla tassazione ordinaria ulteriore;

o la soglia vigente di 120 000 franchi per la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria va pertanto mantenuta. In tal modo si può evitare un onere amministrativo supplementare sproporzionato e inesigibile per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni;

o nel suo parere, ZH ritiene che il numero delle tassazioni ordinarie ulteriori, che finora ammontavano a circa 17 000, aumenterebbero a 55 000 e fino a 65 000. Per contro, con il mantenimento dell’attuale valore soglia e una tassazione ordinaria ulteriore su richiesta per tutti i residenti al di sotto dei 120 000 franchi, i casi supplementari si ridurrebbero a circa 10 000 – 15 000, con onere annuo supplementare di 1 milione di franchi;

o decisivo rimane il fatto che i residenti al di sotto del valore soglia assoggettati

all’imposta alla fonte hanno la possibilità di chiedere una tassazione ordinaria ulteriore;

o AG, LU e SO rilevano in particolare il fatto che quanto più basso venisse fissato il limite per la tassazione ordinaria obbligatoria, tanto maggiore sarebbe il numero degli assoggettati all’imposta alla fonte che, benché tenuti a farlo, non presenterebbero la dichiarazione d’imposta e dovrebbero conseguenza essere intimati, multati e tassati d’ufficio, con inerenti difficoltà di riscossione;