Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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Sezione 2: Compensazione dei costi supplementari degli impianti di cogene-
razione
Art. 39 Finanziamento dei costi supplementari
Secondo il capoverso 1, il finanziamento dei costi supplementari causati dalla rimunerazione per gli impianti di cogenerazione è a carico di tutti i gestori di rete ed è gestito mediante un meccanismo di compensazione senza il quale taluni gestori di rete, a fronte del numero di impianti di cogenerazione in funzione nel loro comprensorio, verrebbero gravati in maniera impari rispetto agli altri. Questo meccanismo compensa gli svantaggi concorrenziali attraverso un organo d’esecuzione incaricato di ripartire i costi complessivi in parti uguali su tutti i gestori di rete, proporzionalmente alla quantità di energia elettrica fornita nel loro comprensorio ai consumatori finali.
Il meccanismo di compensazione è concepito come tassa di compensazione con uno scopo particolare. Serve a compensare gli svantaggi concorrenziali che i gestori di rete si accollano per adempiere all’obbligo legale di ritiro (art. 17 cpv. 1) e per assecondare gli obiettivi prescritti dalla legge (art. 3). Sia la destinazione della tassa (sostenere la produzione di elettricità attraverso impianti di cogenerazione per tutelare la sicurezza dell’approvvigionamento e la stabilità della rete), sia la tassa stessa poggiano sull’articolo 91 capoverso 1 Cost. e sulla competenza legislativa della Confederazione ivi sancita.
La compensazione avviene tramite la notifica all’autorità d’esecuzione (un organo della società nazionale di rete, cfr. art. 66) dei costi supplementari causati dalla rimunerazione per gli impianti di cogenerazione da parte dei gestori di rete. Sulla base di tali notifiche viene calcolata la quota dei costi a carico dei singoli gestori di rete e si procede poi alla fatturazione o all’indennizzo. Sia i gestori di rete, sia i produttori devono mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria di fini della verifica dei dati e dell’esecuzione (cpv. 2).
Conformemente al capoverso 3, i restanti dettagli del meccanismo di compensazione vanno regolati a livello di ordinanza. In particolare il Consiglio federale dovrà disciplinare eventuali diritti di accesso ai sistemi di dati esistenti, come il sistema OGO, nella misura e proporzione in cui l’accesso è necessario affinché l’autorità d’esecuzione possa appurare il diritto di partecipazione o verificare altri dati rilevanti.
Art. 40 Costi di esecuzione
L’art. 40 chiarisce in che modo vanno finanziati i costi di esecuzione del sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione.
Capitolo 6: Impiego parsimonioso e razionale dell’energia
Sezione 1: Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
Art. 41
A parte una modifica redazionale nel capoverso 2 lettera a, l’articolo 41 viene ripreso nella versione entrata in vigore il 1° luglio 2012.
Sezione 2: Edifici
Art. 42
Ai sensi dell’art. 89 cpv. 4 Cost., nell’ambito degli edifici le prescrizioni sono emanate in primo luogo dai Cantoni. Nella LEne la Confederazione prescrive, come finora, solamente un quadro relativo ad alcuni aspetti, demandando ai Cantoni una notevole sfera di competenze. Le attuali disposizioni vengono mantenute, anche la lettera e del capoverso 3 decisa di recente dal Parlamento, che subisce una modifica solamente di tipo redazionale. L’impiego parsimonioso e razionale dell’energia, nonché delle energie rinnovabili, viene