Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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energia) non tenuti a soddisfare nessun obiettivo possono adottare provvedimenti di incremento dell’efficienza, acquisendo in tal modo dei certificati che potranno commerciare. I certificati sono commerciabili non solamente tra i titolari e, non essendo legati a un periodo di adempimento, possono anche essere trasferiti a un periodo successivo (banking). Un fornitore di elettricità può realizzare simili trasferimenti non soltanto con certificati «propri», ossia ottenuti personalmente, ma anche con certificati acquistati.

Anche i proventi ottenuti con la citata tassa sostitutiva vengono utilizzati per realizzare provvedimenti volti ad aumentare l’efficienza (art. 43 cpv. 4). Per gli incrementi dell’efficienza ottenuti con queste misure non vengono emessi certificati bianchi. Infatti, se simili certificati entrassero in commercio, il che sarebbe inevitabile, due attori potrebbero soddisfare il loro obiettivo con lo stesso provvedimento di efficienza – da un canto il fornitore di elettricità che paga la sua tassa sostitutiva, dall’altro il fornitore di elettricità che acquista il certificato (risultante da tale provvedimento).

Art. 45–46 Fissazione e verifica dell’obiettivo, sanzioni in caso di inadempimento L’UFE fissa per ogni fornitore di elettricità l’obiettivo individuale annuo in base ai dati che ha fornito. Lo fa mediante ordinanza e annualmente; il ritmo annuale permette di tenere conto, ad esempio, dei cambiamenti intervenuti nelle vendite. Con lo stesso ritmo annuale i fornitori di elettricità sono tenuti a redigere un rapporto; a loro, come alla Confederazione, il rapporto fornisce un quadro sul raggiungimento dell’obiettivo. Non annualmente, ma ogni tre anni avviene invece la verifica (da parte dell’UFE). Ogni fornitore di elettricità deve raggiungere il suo obiettivo annuale o riunire i relativi certificati sull’arco di tre anni. Il fatto di tirare le somme e verificare se tre obiettivi annuali sono raggiunti cumulativamente sull’arco di tre anni offre ai fornitori una certa flessibilità. Per quanto riguarda la sanzione applicabile in caso di mancato adempimento, anche la verifica globale si basa sul triennio.

Capitolo 7 Promozione

Sezione 1: Misure

Sezione 2: Aiuti finanziari

Art. 47–53

Gli articoli da 47 a 50 sono ripresi ampiamente dalla legge sull’energia del 1998 senza modifiche del contenuto. Pur avendo una nuova struttura, gli articoli da 51 a 53 hanno subìto modifiche materiali di poco conto.

Della nuova deroga di cui all’articolo 49 capoverso 3 occorre fare un uso molto moderato. Un sostegno a impianti pilota e di dimostrazione ubicati all’estero e a progetti pilota e di dimostrazione realizzati all’estero deve essere possibile segnatamente nell’ambito di una cooperazione della Svizzera con organizzazioni internazionali o nel quadro di programmi internazionali (ad esempio dell’UE o dell’AIE). Di regola ciò presuppone una partecipazione industriale elvetica. La creazione di valore aggiunto può essere di natura finanziaria o favorire l’acquisizione di conoscenze per l’industria o le scuole universitarie.

L’articolo 51 sancisce i principi che regolano sia i contributi globali ai Cantoni, sia gli aiuti finanziari destinati a singoli progetti. Una parte o la totalità dei proventi derivanti dalla destinazione vincolata della tassa sul CO2 (cfr. le varianti nelle spiegazioni relative all’art. 34 della legge sul CO2) confluisce in misure ai sensi degli articoli 47, 48 e 50 LEne. Data l’importanza di un utilizzo conforme all’obiettivo dei proventi della tassa d’incentivazione, all’art. 51 capoverso 3 si rimanda separatamente al fatto che possono essere finanziate con contributi globali di cui all’articolo 34 della legge sul CO2 solamente