Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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Art. 34 Garanzie per la geotermia
Questa disposizione è stata ripresa dal diritto vigente e leggermente adattata dal profilo della terminologia e del contenuto. Il temine, giuridicamente non corretto, di «fideiussione» è stato sostituito con «garanzia». Si intendono garantire investimenti nel quadro della preparazione e costruzione di impianti geotermici. La scelta terminologica è una precisazione rispetto alla versione attuale secondo la quale è possibile concedere delle fideiussioni a titolo di garanzia contro i rischi degli «impianti per lo sfruttamento della geotermia». Il termine di costruzione va inteso in senso lato; vi rientra ogni azione atta a seguire un progetto di geotermia fino al momento in cui è possibile fare affermazioni sul sito e il progetto viene valutato un successo, successo parziale o insuccesso, in particolare i costi per perforazioni, misurazioni del foro di trivellazione, prove delle pompe, stimolazione del serbatoio, test e analisi, assistenza geologica e smantellamento del cantiere di perforazione (cfr. regolamentazione dell’ordinanza sull’energia in vigore, appendice 1.6). Nel quadro della preparazione di un impianto, oltre ai lavori preparatori veri e propri, in particolare la preparazione del cantiere di perforazione, sono computabili anche i necessari costi di sondaggio a monte e dopo uno studio di fattibilità che contribuiscono ad aumentare le probabilità di successo di un sito dopo uno studio di fattibilità, ma prima di avviare la perforazione, e a determinare l’ubicazione ottimale del cantiere di perforazione in superficie e dei punti di perforazione sotterranei.
Per i progetti di geotermia devono essere messi a disposizione notevoli capitali propri e di terzi. A fronte della copertura dei rischi massima attuale pari al 50 per cento dei costi d’investimento, il valore del capitale di un progetto non riesce generalmente a varcare gli ostacoli d’investimento di investitori privati. Per ottenere un reddito del capitale proprio accettabile per gli investitori, il grado di copertura massima dei rischi è stato portato al 60 per cento. Questo tasso massimo corrisponde al tasso concesso nel quadro degli aiuti finanziari per singoli progetti (cfr. art. 53 cpv. 2 LEne).
Art. 35 Indennizzo per le centrali idroelettriche
Leggere modifiche di natura redazionale.
Capitolo 5: Finanziamento delle rimunerazioni e di altre misure
Sezione 1: Supplemento rete
Art. 36, 37 Riscossione, utilizzo e fondo per il supplemento rete
Dal 2009, sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione viene riscosso un supplemento rete attraverso il quale vengono pagati, fra l’altro, la rimunerazione per l’immissione di elettricità rispettivamente la parte che costituisce la differenza rispetto al prezzo di mercato. I gestori di rete possono traslare il supplemento sui consumatori finali.
Non viene più definito un supplemento massimo. Ciò nondimeno, per ognuno dei tre scopi (bandi di gara, garanzie per la geotermia, indennizzi per le centrali idroelettriche) sussiste all’interno del supplemento una limitazione relativa; in altri termini, in questi ambiti i mezzi sono limitati.
Tutti i mezzi finanziari confluiscono in un fondo, che rimane presso la società nazionale di rete o trova qui l’organo d’esecuzione. Attualmente il fondo è organizzato come fondazione di diritto privato, ma la forma giuridica è destinata a cambiare. La fondazione verrà sciolta (art. 71 cpv. 7). Il fondo dovrà essere organizzato in maniera semplice, in primo luogo mediante conti separati; non sono necessarie forme particolari o un’autonomia legale. I mezzi nel fondo saranno tutelati con una disposizione che li esonera da qualsiasi responsabilità. L’organo d’esecuzione non potrà utilizzarli per scopi propri, tanto meno