Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. L’articolo 54 LEne conferisce al Consiglio federale siffatta autorizzazione: in aggiunta alla competenza già sancita dall’articolo 7a capoverso 2 LOGA di stipulare autonomamente trattati internazionali di portata limitata, il Consiglio federale ottiene la competenza di concludere convenzioni internazionali che non sottostanno a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost, né a referendum obbligatorio.
Capitolo 9: Esecuzione
Art. 55–61
Leggere modifiche di natura redazionale.
L’articolo 55 sancisce il principio secondo cui in caso di delega (per legge, ordinanza o in altro modo) l’esecuzione deve sempre essere economica.
L’articolo 59 (disposizione inerente alla verifica) definisce, in maniera più precisa rispetto al diritto previgente, che gli effetti da analizzare concernono sia le conseguenze concrete dei provvedimenti previsti dalla legge, sia la loro efficacia. In particolare è previsto anche un monitoraggio costi/benefici realizzato dall’UFE in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia SECO.
Art. 62 Consegna e pubblicazione di dati
Non solo le aziende di approvvigionamento elettrico, bensì tutte le imprese del settore energetico (per la definizione di settore energetico cfr. art. 7 LEne) possono essere obbligate alla comunicazione e alla pubblicazione di dati. Tale obbligo include sia la pubblicazione diretta da parte delle aziende assoggettate che la comunicazione dei dati alle autorità per la pubblicazione. In determinate circostanze può essere ragionevole che le aziende in questione comunichino alcuni dati direttamente ai clienti (come già avviene nell’ambito della caratterizzazione dell’elettricità ai sensi dell’articolo 10 LEne). Anche quest’obbligo di comunicazione diretta è contemplato dalla disposizione.
Le informazioni indicate alla lettera b possono comprendere ad es. prezzi e qualità dei prodotti elettrici verdi, tipologia e prezzi delle consulenze in materia energetica o condizioni di ritiro dell’elettricità prodotta da energie rinnovabili. Nelle misure adottate o previste ai sensi della lettera c possono rientrare segnatamente campagne di comunicazione, strategie di promozione delle energie rinnovabili e un consumo di elettricità parsimonioso e razionale oppure valori auspicati della quota di energie rinnovabili nel mix di energia. La pubblicazione da parte delle autorità federali conformemente al capoverso 2 può avvenire nell’ambito di un monitoraggio interno a livello federale oppure come panoramica globale. Sono tuttavia possibili anche altre forme di pubblicazione.
La delega di competenze normative al Consiglio federale si giustifica con il fatto che attualmente non è ancora stato deciso se sarà necessario o meno introdurre l’obbligo di presentazione o pubblicazione. L’applicazione di un simile obbligo è opportuna e ragionevole laddove non vengono adottate misure su base volontaria (ad es. rating volontario delle aziende di approvvigionamento elettrico) o se tali misure non permettono di adempiere allo scopo della trasparenza e dell’informazione. Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, solamente al momento dell’introduzione dell’obbligo verrà stabilito quali dati pubblicare e con quali modalità.
Con l’emanazione di disposizioni d’applicazione occorre prestare attenzione a che l’obbligo di presentare e pubblicare dati non violi il segreto d’affari e non implichi un