Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 104Fedlex · Rapporto esplicativo
le misure che contribuiscono direttamente o indirettamente a ridurre a lungo termine le emissioni di CO2 degli edifici e sono dunque conformi all’obiettivo incentivante.
Gli impianti pilota e di dimostrazione così come gli esperimenti sul terreno e le analisi di cui all’articolo 49 capoverso 2 dovranno godere del sostegno della Confederazione mediante contributi del 40 per cento, massimo 60 per cento dei costi computabili. In quest’ambito la regolamentazione valida per gli aiuti finanziari per singoli progetti (art.
53) è dunque applicabile, il che collima anche con la pratica attuale. A prescindere da questa regolamentazione particolare, la Confederazione può finanziare integralmente progetti nell’ambito della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo vicino alla ricerca (art. 49 cpv. 1 LEne). Questi progetti non sottostanno alle prescrizioni e ai limiti di contributo particolari di cui all’articolo 53 LEne. Per la ricerca dell’Amministrazione federale valgono le disposizioni generali della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione65.
L’articolo 52 riunisce in una norma le disposizioni sul finanziamento mediante contributi globali. Continua a non essere ammesso il doppio sostegno di misure da parte della Confederazione: una misura non può essere promossa, ad esempio, mediante contributi globali per un programma ai sensi dell’articolo 47 e contemporaneamente mediante contributi globali per un programma ai sensi dell’articolo 50. La seconda frase del capoverso 3 introduce una nuova disposizione volta a garantire che i fondi della Confederazione destinati alla promozione siano erogati soltanto per sostenere misure prese nell’ambito degli edifici se per i relativi edifici viene allestito un certificato energetico con relativo rapporto di consulenza (CECE Plus). Per tale motivo, i contributi globali dovranno essere versati solamente a quei programmi di promozione cantonali che definiscono tale obbligo di allestimento di un CECE Plus. Ai sensi del capoverso 3 frase 3 il Consiglio federale ha facoltà di definire deroghe a quest’obbligo, che può comportare risultati sproporzionati in particolare laddove i costi per l’emissione di un CECE Plus rappresentano una parte significativa dell’importo della promozione. Il reporting sancito dal capoverso 4 deve contenere indicazioni sull’utilizzo dei mezzi finanziari messi a disposizione e, nel caso di misure ai sensi dell’articolo 50, sull’efficacia e sugli effetti del programma realizzato.
Nell’articolo 53 il vecchio termine di «aiuti finanziari a destinazione vincolata» con il quale, sulla base del materiale relativo alla legge sull’energia del 1998, si intendeva il sostegno a progetti singoli66, è sostituito con «aiuti finanziari per singoli progetti». Per gli aiuti finanziari di cui all’articolo 50 in futuro saranno considerati costi computabili gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali e non più i «maggiori costi non ammortizzabili». In questo modo viene ripresa la regolamentazione già applicabile al risanamento energetico degli immobili. Per esperienza, con aiuti finanziari a concorrenza del 40 per cento dei costi supplementari non ammortizzabili non si riesce solitamente a generare investimenti supplementari in quest’ambito.
Capitolo 8: Convenzioni internazionali
Art. 54
Ai sensi dell’articolo 7a capoverso 1 della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)67, il Consiglio federale può concludere autonomamente
65 RS 420.1
66Cfr. messaggio del Consiglio federale del 21 agosto 1996 concernente la legge federale
sull’energia, FF 1996 IV 1122 (sopra).
67Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);