Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 97Fedlex · Rapporto esplicativo
un’alternativa redditizia. La definizione di dimensioni minime consente inoltre di limitarsi agli impianti che possono essere equipaggiati senza un onere finanziario eccessivo con sistemi per la riduzione degli ossidi d’azoto. Infine, per gli impianti più piccoli l’onere amministrativo connesso al sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione e al nuovo obbligo di compensazione del CO2 (cfr. art. 22 legge sul CO2) non sarebbe proporzionale.
La limitazione della potenza massima risulta essenzialmente dalla riflessione di fondo secondo cui il calore dovrebbe essere prodotto nel luogo in cui è consumato. Sotto questo aspetto, rispetto agli impianti centralizzati (più grandi) gli impianti decentralizzati (più piccoli) sono più efficienti, non avendo nessuna dispersione di calore connessa al trasporto. Pertanto, la limitazione in termini di dimensioni assicura in particolare che il sostegno vada a beneficio solamente di impianti decentralizzati efficienti che non facciano eccessiva concorrenza alla produzione di energia elettrica con energie rinnovabili e che possano accedere facilmente alle misure di tutela dell’aria.
Gli impianti di cogenerazione possono, inoltre, beneficiare della rimunerazione per gli impianti di cogenerazione solamente se sfruttano completamente il calore generato – in modo sincronizzato o sfasato, mediante accumulazione. Il Consiglio federale fissa a livello di ordinanza altre esigenze minime. Occorre qui pensare in primo luogo alla prescrizione di un grado minimo di efficacia e ad altre prescrizioni in grado di garantire la partecipazione al sistema soltanto di impianti efficienti e a basse emissioni che soddisfano lo stato attuale della tecnica.
Il capoverso 2 esclude gli impianti d’incenerimento dei rifiuti dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione. L’esclusione avviene per gli stessi motivi addotti per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (cfr. art. 18 cpv. 4).
Ai sensi del capoverso 3 la procedura va disciplinata dal Consiglio federale. Si pensa di ricollegarsi ai meccanismi nel quadro della garanzia di origine, dato che di per sé la partecipazione al sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione è aperta soltanto agli impianti di cogenerazione che per la loro potenza complessiva necessitano di una garanzia di origine. A sua volta, ai sensi dell’ordinanza del Dipartimento federale dell’ambiente, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (DATEC) sulla prova del metodo di produzione e dell’origine dell’elettricità del 24 novembre 2006 (Ordinanza sulla garanzia di origine, OGO)64, si esige un audit regolare dei dati dell’impianto eseguito da un organismo di valutazione della conformità accreditato. I produttori potrebbero pertanto essere obbligati, a livello di ordinanza, ad estendere l’audit effettuato ai sensi dell’OGO alle caratteristiche dell’impianto rilevanti per comprovare di essere autorizzati a partecipare al modello.
Art. 32 Rimunerazione per gli impianti di cogenerazione
L’articolo 32 regola forma, entità, evoluzione e limitazioni della rimunerazione per gli impianti di cogenerazione.
Gli impianti di cogenerazione rappresentano un’integrazione opportuna alla produzione irregolare di energia elettrica da energie rinnovabili in particolare per la flessibilità della produzione di elettricità e per la conseguente possibilità di un’immissione nella rete conforme ai bisogni, e per questo meritano di essere sostenuti (cfr. cifra 1.3.3). Anche la struttura della rimunerazione per gli impianti di cogenerazione deve tenere conto di questa riflessione. Secondo il capoverso 1 la rimunerazione per gli impianti di cogenerazione