Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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ora dichiarato di interesse nazionale. Ciò è volto (analogamente alla citata lett. e) ad evitare, fra le altre cose, che prescrizioni cantonali o comunali ostacolino eccessivamente progetti di risanamento di edifici opportuni dal profilo energetico. Nondimeno, l’interesse nazionale non è dato di per sé, ma soltanto di regola; la relativizzazione va considerata alla luce del fatto che, in ambito edilizio, occorre tener conto anche di tutta una serie di interessi energetici minori soggiacenti per i quali non in tutti i casi sarebbe appropriata l’elevazione a interesse nazionale. Il fatto che venga riconosciuto un interesse nazionale non esime dall’effettuare nel singolo caso una ponderazione completa degli interessi che consideri tutte le circostanze, tenendo in considerazione segnatamente la protezione dei monumenti di interesse nazionale o cantonale.
Sezione 3: Obiettivi di efficienza per il consumo di elettricità
Art. 43-44 Obiettivi, provvedimenti e certificati
Attraverso il nuovo strumento degli «obiettivi» i fornitori di elettricità vengono vincolati in maniera concreta a contribuire a migliorare l’efficienza nel consumo di elettricità. Essi non sono però tenuti ad attivarsi direttamente mediante provvedimenti propri, ma possono
– ad esempio tramite incentivi o promozioni – attuare o avviare direttamente e concretamente misure di efficienza presso i consumatori finali in Svizzera (determinanti sono i risultati, non gli sforzi profusi). Ogni fornitore di elettricità deve soddisfare un proprio obiettivo particolare, che è proporzionale a una determinata quota delle vendite realizzate (in Svizzera). Questa quota è un valore fisso – unico per tutti i fornitori di elettricità – definito dal Consiglio federale ed è pari al 2 per cento al massimo (delle vendite).
Lo strumento degli obiettivi è realizzato nella pratica attraverso un sistema di certificati, ovvero un obbligo di consegnare dei certificati emessi per le misure di aumento dell’efficienza attuate. Alla Confederazione, cui compete la vigilanza sugli obiettivi, in fondo non interessa se i singoli fornitori di elettricità che consegnano i certificati hanno raggiunto i loro obiettivi specifici con misure proprie (presso i consumatori finali); ad essere rilevante è unicamente il fatto che ogni fornitore di elettricità sia in grado o meno di consegnare certificati in misura del suo obiettivo specifico. Che abbia ottenuto i certificati attraverso misure proprie o che li abbia acquistati da altri fornitori di elettricità, è irrilevante.
Viene fatta distinzione tra fornitori di elettricità con vendite annuali pari o superiori a 30 GWh e fornitori al di sotto di questa soglia. Per raggiungere l’obiettivo (rispettivamente: consentire la verifica della sua osservanza) i primi devono consegnare alla Confederazione i cosiddetti certificati bianchi a prova dell’incremento dell’efficienza conseguito (un certificato ogni MWh risparmiato). I secondi possono scegliere se aderire a questo sistema di certificati o pagare una tassa sostitutiva. Se hanno pagato la tassa, hanno assolto al loro obbligo – è salvo quello di partecipazione per la verifica (art. 45).
Per quanto concerne i provvedimenti (art. 44), viene fatta distinzione tra provvedimenti standardizzati e provvedimenti non standardizzati. Quali provvedimenti standardizzati sono supponibili, ad esempio, l’installazione di pompe di circolazione o la sostituzione di apparecchi elettrici come frigoriferi o lavatrici (economie domestiche), impianti di raffreddamento e d’illuminazione (artigianato e servizi), semafori e illuminazione stradale (settore pubblico) e motori (industria). Data la standardizzazione, queste misure consentono di calcolare preventivamente il guadagno in termini di efficienza, rendendo inutile il monitoraggio. I provvedimenti di altro tipo, non standardizzati, non offrono le stesse garanzie di efficienza: vanno dunque dapprima valutati e poi approvati. L’UFE può assegnare questo compito a un’organizzazione privata competente. Anche terzi (fornitori di