Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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sarà variabile. Essendo basata sui prezzi del mercato dell’energia (in primo luogo il mercato spot svizzero [SwissIX]) – che soggiace alle regole della domanda e dell’offerta – e presentando dunque le stesse oscillazioni, essa garantisce un esercizio degli impianti di cogenerazione conforme ai bisogni. La struttura della rimunerazione deve inoltre tenere in considerazione un altro fattore: i prezzi di costo dell’elettricità generata da impianti di cogenerazione efficienti, in particolare i costi d’acquisto del gas e i costi di compensazione del CO2. In questo modo la produzione di elettricità con impianti di cogenerazione efficienti diviene redditizia – per lo meno nei periodi di fabbisogno accresciuto di elettricità. Infine, riveste un ruolo anche il grado di raggiungimento dell’obiettivo di incremento della produzione (art. 3): in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, aumentando la rimunerazione è possibile creare incentivi maggiori per la costruzione di nuovi impianti di cogenerazione. Se, invece, l’obiettivo è raggiunto, la rimunerazione può essere progressivamente ridotta (cfr. cpv. 4). Il Consiglio federale definisce la struttura esatta della rimunerazione per gli impianti di cogenerazione così come la verifica periodica e l’eventuale adeguamento (cpv. 3).
Il limite superiore fisso della tariffa si evince al capoverso 2, secondo il quale i costi supplementari complessivi causati dalla tariffa non possono superare ogni anno un terzo dei costi supplementari derivanti dalla rimunerazione per l’immissione di elettricità e dai contratti vigenti per il ritiro di elettricità ai sensi dell’articolo 71 capoverso 8 non coperti dai prezzi di mercato. In questo modo si garantisce che i costi cagionati dal sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione abbiano sempre un rapporto adeguato con i costi connessi alla promozione delle energie rinnovabili.
Il capoverso 4 definisce chiaramente come i gestori degli impianti non abbiano alcuna garanzia sulla rimunerazione per gli impianti di cogenerazione: infatti, se l’obiettivo di sviluppo viene raggiunto la rimunerazione per gli impianti di cogenerazione può essere ridotta progressivamente fino al prezzo di mercato, più esattamente – diversamente dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità – in ugual misura per tutti gli impianti, ovvero anche per quelli che fino a quel momento già aderivano al sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione. Occorre comunque tenere conto del fabbisogno di elettricità: una riduzione della rimunerazione deve essere possibile solamente nella misura in cui non minaccia la copertura del fabbisogno. Un nuovo aumento della rimunerazione è possibile in qualsiasi momento.
Capitolo 4: Bandi di gara, garanzie per la geotermia e indennizzo per le cen-
trali idroelettriche
Art. 33 Bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico
Essendo finanziati attraverso il supplemento rete e rientrando essenzialmente nell’impiego razionale e parsimonioso dell’energia elettrica, nella legge i bandi di gara per misure efficienti sotto il profilo energetico vengono sistematicamente ricollocati (vecchio art. 7a). Anche i progetti per la produzione e la distribuzione di energia elettrica andranno considerati, ma non in maniera generale, bensì soltanto in determinati casi. Da un canto si tratta di misure di riduzione delle perdite dovute alla trasformazione per «impianti elettrici» (ovvero gli impianti da generatore – inteso come termine specialistico e quale distinzione dagli impianti idraulici). D’altro canto, dovranno essere sostenute anche misure per la produzione di energia elettrica dal calore residuo che non può essere impiegato in altro modo. Ciò nondimeno, anche in futuro il sostegno dovrà essenzialmente pendere dalla parte delle misure inerenti al consumo, incluse le misure di efficienza nell’ambito della mobilità elettrica (cpv. 1 lett. a).