Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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Parallelamente esistono altri fattori che contribuiscono ad aumentare l’efficienza energetica quali le prescrizioni sull’efficienza, l’etichetta energia, i bandi di gara per misure di efficienza energetica o gli accordi sugli obiettivi stipulati con le imprese per l’esenzione dalla tassa sul CO2. Inoltre il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica è sostenuto dalla politica climatica della Confederazione (cfr. cifra 1.1.3).

Il principale pilastro nella promozione della produzione di energia elettrica generata da energie rinnovabili è costituito dalla rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC). Con un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione, i costi dei gestori di rete non coperti dai prezzi di mercato vengono finanziati per il ritiro di energia elettrica prodotta con tecnologie per le quali è prevista la rimunerazione (ad es. impianti idroelettrici di piccole dimensioni, energia eolica, fotovoltaico, biomassa) (art. 15b cpv. 1 lett. a LEne).

1.1.3 La politica climatica e ambientale della Confederazione

Il 23 dicembre 2011 il Parlamento ha approvato le basi giuridiche della politica climatica svizzera per il periodo dal 2013 al 202036.

La legge sul CO2 riveduta stabilisce che entro il 2020 le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte almeno del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990. Nella definizione delle misure il Parlamento punta sulla continuità. Viene mantenuta la tassa CO2 sui combustibili, introdotta nel 2008, da cui sono esenti le imprese che s’impegnano nei confronti della Confederazione a ridurre le proprie emissioni di CO2. Anche l’attuale sistema di scambio delle quote di emissioni (Emissions Trading System, ETS) viene mantenuto e ampliato in vista dell’integrazione con l’analogo sistema dell’Unione europea (EU ETS). Il riconoscimento reciproco dei diritti di emissione svizzeri ed europei presuppone un accordo tra la Svizzera e l’UE che deve essere ratificato dal Parlamento.

Nonostante l’obiettivo nazionale, le imprese esentate possono fornire in quantità limitata prestazioni di riduzione al di fuori dei confini svizzeri. In caso di integrazione nel sistema europeo di scambio delle quote di emissioni, per le imprese collegate all’ETS si applica la logica del mercato interno: non vi è l’obbligo di tracciabilità delle quote di emissioni per i singoli Paesi. Le aziende possono pertanto acquistare nell’UE una quantità illimitata di quote di emissioni. Per quanto riguarda la contabilizzazione delle quote estere acquistate da Paesi emergenti o in via di sviluppo, in linea di massima si continuerà a seguire la normativa vigente. Le aziende beneficeranno così di maggiore flessibilità nel caso in cui le misure adottate non dovessero risultare sufficientemente incisive.

In virtù della legge sul CO2 riveduta viene potenziato il Programma Edifici introdotto nel 2010 e finanziato con un terzo dei proventi derivanti dalla tassa sul CO2. L’importo massimo di 200 milioni di franchi l’anno stanziato finora per il programma passerà a 300 milioni di franchi.

Il Centesimo per il clima, attualmente una misura dell’economia petrolifera che prevede un supplemento di 1,5 centesimi per litro di carburante, viene sostituito da un obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili. Questi dovranno compensare una quota compresa tra il 5 e il 40 per cento delle emissioni di CO2 causate dal settore dei trasporti. Sarà consentito un aumento massimo del prezzo del carburante di 5 centesimi al litro. Per le automobili di nuova immatricolazione viene fissato in modo vincolante un

36 Messaggio del 26 agosto 2009 concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (Revisione della legge sul CO2 e iniziativa popolare federale «Per un clima sano»); RS 09.067.