Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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della produzione di energia idroelettrica: i Cantoni sono tenuti a eliminare gli effetti negativi dovuti ai deflussi discontinui e a pianificare le necessarie misure di risanamento. Quando è richiesta molta energia elettrica e quindi si turbina una grande quantità di acqua si parla di portata di piena (artificiale). La portata di piena ridotta indica la fase di acqua bassa presente fra due portate di piena, caratterizzata da un basso fabbisogno di energia elettrica, ossia perlopiù durante la notte e nei fine settimana.
La legge sulla protezione delle acque riveduta prevede innanzitutto misure di natura edile (ad es. bacini di compensazione) che, rispetto alle misure di esercizio, non influiscono sulla produzione di energia. Inoltre deve essere eliminato anche l’impatto negativo sul bilancio del materiale detritico. I costi di tali misure come quelli per il ripristino di condizioni idonee al transito dei pesci secondo la legge federale sulla pesca40, sono finanziati con un supplemento massimo di 0,1 centesimi per chilowattora sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione. La legge sulla protezione delle acque riveduta contempla infine ulteriori eccezioni per quanto riguarda le quantità di deflusso residuale che consentono una produzione supplementare di circa 200 gigawattora (GWh) all’anno.
1.1.4 La pianificazione del territorio della Confederazione
La legge sulla pianificazione del territorio (LPT)41impone a Confederazione, Cantoni e Comuni di utilizzare il suolo con misura. Essi coordinano le loro attività d’incidenza territoriale e ordinano l’insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell’economia.
L’ampliamento delle capacità nel settore delle energie rinnovabili incide notevolmente sul territorio. Come noto esistono già dei conflitti con il comparto agricolo e la protezione ambientale. In caso di forte sviluppo delle energie rinnovabili è necessario pertanto approfondire preventivamente il fabbisogno di territorio e le ripercussioni su altri interessi territoriali, nonché coordinarli con altre attività aventi effetti sul territorio. Lo stesso vale anche per i nuovi elettrodotti e gli impianti per l’immagazzinamento di energia, in particolare le centrali di pompaggio.
1.1.5 La politica estera della Confederazione in materia energetica
I tre principali obiettivi della politica estera svizzera in materia energetica42 sono la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la garanzia di un mercato dell’energia competitivo e la promozione di un utilizzo dell’energia efficiente e rispettoso del clima. La Svizzera intende raggiungere questi obiettivi attraverso una più intensa collaborazione con i Paesi confinati, l’UE e alcuni Stati extraeuropei, nonché impegnandosi attivamente nelle organizzazioni internazionali. La partecipazione elvetica nelle organizzazioni internazionali continua a essere preminente nell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) e nell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA). Inoltre la Svizzera prosegue il suo impegno in altre organizzazioni, quali l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), il Comitato per l’energia della Commissione Economica per l’Europa
40 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP); RS 923.
41 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT); RS 700.
42 Terzo rapporto sulla politica energetica estera 2012, DATEC, DFAE e DFE.