Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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mento (il cosiddetto banking). I certificati bianchi possono essere venduti liberamente ad altre aziende soggette all’obbligo; tuttavia la totalità delle transazioni (prezzo e quantità) deve essere comunicata alla Confederazione. Se al termine del periodo di adempimento un’azienda non ha ottenuto un numero sufficiente di certificati bianchi, può acquistare da terzi le prove relative all’incremento dell’efficienza energetica. Qualora al termine del periodo di adempimento non hanno presentato alla Confederazione un numero sufficiente di certificati bianchi, ossia non hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza, i fornitori di elettricità sono sanzionati con una multa di importo fisso e sono altresì obbligati a raggiungere i mancati obiettivi di risparmio nel periodo successivo. I costi dei programmi di efficienza sono sostenuti dai fornitori di elettricità: in un mercato liberalizzato essi vengono traslati ai clienti finali, mentre in un mercato parzialmente liberalizzato si ricorre al rifinanziamento attraverso una quota regolamentata sui prezzi dell’elettricità.

Le aziende fornitrici di elettricità con una vendita annua inferiore a 30 GWh devono versare ogni anno un determinato importo in un fondo che serve a finanziare le misure di efficienza energetica di aziende fornitrici esterne. L’ammontare di tale importo varia a seconda del volume di elettricità venduta e dei costi medi delle misure di efficienza energetica.

Costi e finanziamento

L’attuazione della misura comporta per la Confederazione un elevato onere esecutivo non ancora stimabile in via definitiva.

1.3.2 Misure concernenti le energie rinnovabili

Situazione iniziale

Attualmente la quota di energie rinnovabili nella produzione di elettricità è pari al 56 per cento, di cui 54 per cento di energia idroelettrica e circa il 2 per cento di nuove energie rinnovabili, in particolare provenienti da impianti di incenerimento di rifiuti e da impianti di depurazione delle acque. L’energia eolica, l’energia fotovoltaica e la biomassa partecipano soltanto in misura dello 0,26 per cento all’odierna produzione svizzera di elettricità. Con la revisione della legge sull’energia (LEne) del 2007, il Parlamento ha stabilito che entro il 2030 la produzione annua di elettricità generata da energie rinnovabili deve essere aumentata di almeno 5,4 terawattora (TWh) rispetto alla quota del 2000. Come principale strumento per raggiungere questo obiettivo, il 1° gennaio 2009 il Parlamento ha introdotto la rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC). La RIC è prevista per le seguenti tecnologie: energia idroelettrica (fino a 10 MW), energia fotovoltaica, energia eolica, geotermia, biomassa e rifiuti da biomassa.

La RIC è regolamentata principalmente nell’ordinanza sull’energia (OEn). Le tariffe per la rimunerazione sono state fissate sulla base di impianti di riferimento, in funzione della tecnologia di generazione e della classe di potenza. A seguito degli sviluppi tecnologici e della crescente maturità di mercato delle tecnologie, le tariffe previste per gli impianti di nuovo ingresso nella RIC vengono adeguate periodicamente. La durata della rimunerazione è compresa tra 20 e 25 anni secondo il tipo di tecnologia. I contributi della RIC per la compensazione della differenza tra rimunerazione garantita e prezzo di mercato sono limitati a un tetto massimo complessivo. Quest’ultimo risulta dal supplemento massimo fissato dalla legge di 0,6 centesimi per chilowattora (ct./kWh; circa 360 milioni di franchi) che dal 2013 aumenterà a 0,9 ct./kWh (circa 500 milioni di franchi). Il supplemento si applica ai costi di trasporto delle reti ad alta tensione e può essere traslato dai gestori di rete ai consumatori finali. Inoltre la legge fissa tetti massimi parziali per ogni tecnologia