Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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tale di energia elettrica, bensì solamente l’energia eccedente il proprio consumo (netting in tempo reale). Contemporaneamente essi devono acquistare meno energia elettrica dal gestore di rete, risparmiando così sui costi. Poiché questa modalità di conteggio non è consentita da alcuni gestori di rete si rende necessaria una regolamentazione in questo ambito;
nel settore della geotermia in strati geologici profondi i potenziali investitori so-
no scoraggiati dagli elevati costi d’investimento e dai notevoli rischi tecnici e geologici. Questi ostacoli devono essere eliminati attraverso un programma d’incentivazione volto allo sviluppo della geotermia in strati geologici profondi. Le attuali garanzie della Confederazione per la copertura dei rischi connessi alle trivellazioni devono essere ampliate e i mezzi destinati agli impianti pilota e di dimostrazione aumentati. I Cantoni devono includere nella propria pianificazione lo sfruttamento del substrato geologico e, come previsto dalla seconda revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), inserire nei propri piani direttori progetti significativi riguardanti gli strati geologici profondi. Infine la Confederazione dovrà impegnarsi verso l’uniformazione delle leggi cantonali nell’ambito dello sfruttamento del substrato geologico.
Misure di sostegno: per la promozione e lo sviluppo della produzione di elettricità e calore generati da energie rinnovabili sono previste le seguenti misure:
le procedure di approvazione per impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili devono essere velocizzate. Attualmente numerosi impianti beneficiari di decisione positiva RIC sono bloccati a causa dello stato dell’approvazione o di un’opposizione;
le procedure di approvazione sono di competenza dei Cantoni. Pertanto la Con-
federazione può stabilire disposizioni per i Cantoni solo in maniera limitata: in questo modo si vogliono incentivare i Cantoni a velocizzare le procedure di autorizzazione. Per quanto riguarda la forza idrica, la legge sulle forze idriche (LUFI) impone ai Cantoni di introdurre una procedura semplificata per gli impianti di piccole dimensioni con effetti ridotti. La Confederazione trasmetterà ai Cantoni delle raccomandazioni in cui si auspicano pianificazioni più concrete, chiari requisiti qualitativi per le domande, nonché una semplificazione, concentrazione e uniformazione delle procedure;
a livello federale dovrà esistere un ufficio di coordinamento per le autorizzazio-
ni («sportello unico») in cui vengono raccolte, raggruppate e trasmesse le autorizzazioni della Confederazione;
una pianificazione nazionale comune volta allo sviluppo delle energie rinnova-
bili permetterà di individuare le aree idonee per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. Tale pianificazione viene svolta dai Cantoni, con l’obiettivo di delimitare e definire siti idonei, ad es. attraverso carte idriche, dei venti o simili. Il Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) coordina i lavori e raccoglie i risultati in un piano nazionale sul potenziale di sviluppo. Nell’ambito della pianificazione del territorio i Cantoni stabiliscono le aree in modo vincolante nei propri piani direttori e di utilizzazione. Alla base di questo approccio vi è la convinzione che una visione d’insieme nazionale anziché territorialmente delimitata permetta di raggiungere più facilmente dei compromessi. Questo tipo di approccio facilita inoltre l’individuazione di soluzioni in quanto consente di fare delle considerazioni tempestive e specifiche sulla scorta di progetti concreti. Nel momento in cui, ot-